La cd. Legge di Stabilità 2016 prevede
all’art. 1, commi 887-888, la riapertura dei termini in materia di
rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentari e dei terreni edificabili o con destinazione agricola
posseduti posseduti alla data del 1 gennaio 2016 da
persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa,
società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui
all’art. 5 TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano
nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti
senza stabile organizzazione in Italia.
Vi rientrano - ai sensi dell'art. 67 TUIR - anche i diritti edificatori (cubatura) previsti dall'art. 5 dal Decreto Legge n.70/2011 così come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013 (sulle plusvalenze immobiliari cfr. Studio n. 21-2012/T del Consiglio Nazionale del Notariato).
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2016.
Sui valori di perizia è prevista una
unica aliquota dell'imposta sostitutiva (quindi sia per i terreni sia
per partecipazioni qualificate e non qualificate) pari all'8 per
cento.
Le imposte sostitutive possono essere
rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a
decorrere dalla data del 30 giugno 2016; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versarsi contestualmente.