■ Mi presento: sono l'avvocato Luca Campana, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza. Esercito la professione di avvocato presso il Foro di Monza e Milano dal 2001.

■ Mi dedico principalmente al diritto civile, con peculiare approfondimento del diritto societario e fallimentare, oltre ad occuparmi di diritto commerciale, bancario, Real Estate e contratti d’impresa.

■ Perché questo blog ? La risposta è semplice: la condivisione è ricchezza intellettuale.

■ Qual è l'auspicio di questo blog ? Vorrei che i miei abstract (senza pretesa di esaustività) siano uno spunto di riflessione sulle novità legislative e giurisprudenziali che si presentano quotidianamente agli operatori del settore, nell’ottica di fornire contributi utili alla comprensione e, spero, alla soluzione dei problemi giuridici.

■ Ringrazio coloro i quali avranno la pazienza di leggere i miei articoli e vorranno condividerli. Vi invito a leggere con attenzione la privacy policy.

Visualizzazione post con etichetta diritto societario. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta diritto societario. Mostra tutti i post

21 aprile 2023

Clausola «Simul stabunt simul cadent» - art. 2386 c.c.

Il brocardo latino «insieme staranno insieme cadranno», in diritto, indica i casi per i quali il venir meno di una situazione ha, quale conseguenza, la fine contemporanea di un'altra circostanza.

03 aprile 2023

Arbitrato societario (riforma Cartabia)

Questo è il primo (di una serie) abstract sulla c.d.  Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.149, in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n.206, pubblicato in G.U. n.243 del 17 ottobre 2022, S.O. n.38).

16 marzo 2023

Clausola arbitrale soppressa - cessazione dalla carica di amministratore - competenza

Cassazione Civile, sez. VI, ord., 2 marzo 2023, n. 6221

Il tema, approdato alla Suprema Corte, con ricorso per regolamento di competenza attiene alla validità (o meno) di una clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale e poi soppressa per effetto di una delibera intervenuta dopo la cessazione dell'amministratore dalla propria carica.

La lite tra la società e l'ex amministratore è devoluta al Tribunale o al Collegio Arbitrale ?

15 marzo 2023

Cessione di quote - diritto di voto

Come è noto, la circolazione della quote sociali, ante riforma del 2009, ai fini del suo effetto nei confronti della società, derivava dall'iscrizione nel c.d. libro-soci.

Con l'abrogazione dell'obbligo di tenuta del libro-soci, il novellato art. 2470 c.c. prevede che solo il deposito della cessione presso il Registro delle Imprese sia opponibile alla società.

18 novembre 2022

Cessione d'azienda e contratto preliminare

La Suprema Corte torna ad occuparsi della sorte dei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda poi ceduta o conferita in altra società.

17 settembre 2022

Business Warranties nella cessione di quote sociali


Il tema della c.d. business warranties nella cessione di partecipazioni sociali è sempre di grande attualità.

Si tratta, come è noto, di clausole pattizie con le quali il venditore assicura che il patrimonio della società abbia una certa consistenza qualitativa e quantitativa.

01 giugno 2022

Riserve a copertura perdite - graduazione

Il tema affrontato dalla Suprema Corte era il seguente:

La riserva costituita da plusvalenze derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate secondo il metodo del patrimonio netto, in luogo del criterio del costo di acquisto, può essere utilizzata a copertura delle perdite di esercizio ?

30 maggio 2022

La sorte dei crediti di società estinte

La questione nasce dalle note sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte le quali sono intervenute sul tema dei rapporti sostanziali delle società estinte (cfr. Cass. Civ., S.U., nn. 6070, 6071 e 6072 del 12/3/2013).

Business Judgement Rule e assetti organizzativi (seconda parte)

Avevo già scritto, nel 2021, un articolo sui principi della Business Judgement Rule e gli assetti organizzativi introdotti al comma 2° dell’art. 2086 c.c. e mi interrogavo se la violazione dei nuovi obblighi consentisse – comunque - l’applicazione della BJR ?

La giurisprudenza, sul punto, comincia ad esprimersi.

29 ottobre 2021

Clausola di Put - Patto Leonino

L'argomento è di grande attualità in quanto si tratta di stabilire se una clausola di opzione Put sia valida o meno.

Si tratta di una clausola con la quale un socio, in occasione del finanziamento partecipativo, si obblighi a manlevare l'altro socio dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione a quest'ultimo del diritto di vendita (c.d. Put), entro un determinato arco temporale, con il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale ad un prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto (magari maggiorato di interessi e del rimborso dei finanziamenti).

26 ottobre 2021

Clausola compromissoria societaria - liquidazione della quota agli eredi del socio


Partiamo dal dato normativo: l’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.5 del 2003 prevede, come è noto, che gli atti costitutivi delle società possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

12 marzo 2021

Business Judgement Rule e assetti organizzativi

I principi della Business Judgement Rule (c.d. BJR) costituiscono le regole di origine giurisprudenziale che sanciscono l'insindacabilità, da parte degli organi giudiziari, delle scelte gestorie compiute dagli amministratori della società.

In altri termini, gli amministratori sono esenti da responsabilità nei confronti della società per le decisioni imprenditoriali assunte, anche nel caso in cui le stesse (ex post) si rivelino errate/inopportune sotto il profilo economico (convenienza, opportunità, remuneratività).

16 febbraio 2021

La clausola Russian Roulette


La clausola in questione è una tipica clausola contenuta nello statuto sociale (o nei patti para-sociali) che viene prevista per risolvere determinate situazioni di stallo, nell'ambito della vita sociale della società, specie nell'eventualità di quote paritetiche.

Essa tipicamente prevede la facoltà di un socio – ove si verifichino determinati eventi - di attivare un meccanismo in forza del quale lo stesso socio ha diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle partecipazioni, attribuendo così all'altro socio l'opzione tra: (i) vendere la propria partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure (ii) acquistare la partecipazione di quest'ultimo al medesimo prezzo.

28 febbraio 2019

Patto parasociale – rinnovo automatico - nullità

Segnalo un'interessante sentenza della Corte d'Appello di Brescia (nella specie la n.1568 pubblicata in data 8 ottobre 2018) in cui la Corte è pronunciata sulla nullità di un patto parasociale a tempo determinato (NdR della durata di 5 anni) che prevedeva, altresì, il tacito rinnovo ove non fosse stato comunicato il recesso entro un anno prima della scadenza (NdR nullità rigettata dal lodo arbitrale ed oggetto d'impugnazione avanti alla Corte d'Appello).

La questione sottoposta la vaglio della Corte era il seguente: laddove il patto parasociale preveda un termine di durata, la clausola che prevede il tacito rinnovo, anziché il rinnovo per effetto di una nuova manifestazione del socio alla scadenza, è valida o nulla ?

20 febbraio 2019

Codice Crisi d'Impresa Articoli 2477 e 2409 c.c.

L'art. 379, comma 2, del Codice della Crisi d'impresa, nel riformulare l'articolo 2477 c.c. (vedi il mio articolo precedente) introduce, al sesto comma, la locuzione: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.”

E ancora. L'art. 379, comma 4, modifica l’articolo 92 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

Ecco il testo novellato (N.d.r. le modifiche sono in grassetto).

Articolo 92 disp. att. c.c. 

Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI e VII del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario. 

Conviene fare un passo indietro.

15 febbraio 2019

Codice della Crisi d'Impresa – Modifiche all'articolo 2477 c.c.

L'art. 379 del Codice della Crisi d'Impresa, rubricato «Nomina degli organi di controllo», riscrive in gran parte l'articolo 2477 c.c.

Ecco il testo novellato (N.d.r. le modifiche sono evidenziate).

Art. 2477 Codice Civile - Sindaco e revisione legale dei conti
[I]. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
[II] abrogato
[III] La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
[IV] L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
[V] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
[VI]. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
[VII] Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.

13 febbraio 2019

Codice della Crisi d'Impresa – art. 2486 c.c. (terza parte)

Questo è il quarto abstract per commentare, in pillole, le modifiche introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa al Titolo V e VI del Codice Civile.
Qui potete trovare la prima parte del mio commento all'art. 2486 c.c. e qui la seconda parte del commento.
Ora la novella dell'art. 2486 c.c. introduce una vera e propria presunzione legale del danno «... pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ...».
Inoltre la novella accredita il criterio del c.d. deficit fallimentare: «Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura ...».

Codice della Crisi d'Impresa – art. 2486 c.c. (seconda parte)

Sul quantum debeatur e sull'onere della prova
Su detti temi si rinvengono moltissime di pronunce di merito e qualche sentenza della Suprema Corte.
In estrema sintesi, dottrina e giurisprudenza sono giunti ad elaborare, sia pure con sfumature diverse, il c.d. «criterio dei netti patrimoniali» e cioè l'aggravamento della perdita netta che consiste nell'erosione del patrimonio netto che la prosecuzione dell'attività caratteristica ha prodotto (non meramente conservativa del valore e dell'integrità del patrimonio ex art. 2486 c.c.).
Sovente tale azione venie promossa una volta dichiarato il fallimento della società e, nell'impossibilità di ricostruire analiticamente il nesso causale tra condotta ed evento (dovuta all'incompletezza dei dati contabili e/o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento), si è ricorsi al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, facendolo coincidere con il c.d. deficit fallimentare, consistente nella differenza fra attivo e passivo del fallimento (cfr. ex multis Tribunale Milano, 18 gennaio 2011 in Giur. comm. 2012, 2, II, 391; Tribunale Milano, 29 ottobre 2015, in Riv. Dott. Commercialisti 2016, 1, 121).

12 febbraio 2019

Codice Crisi d'Impresa - Modifiche all'articolo 2486 c.c. (prima parte)

Il Codice della Crisi d'Impresa – con il secondo comma dell'articolo 378 – modifica notevolmente l'art. 2486 c.c:

Articolo 2486 c.c.
[III] Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”. (n.d.r enfasi aggiunta)
Il Legislatore è intervenuto, in modo incisivo, sulla determinazione del danno risarcibile avuto riguardo alla responsabilità degli amministratori in violazione del dovere di conservazione e integrità del patrimonio sociale.
Partiamo dall'an debeatur.
Il secondo comma dell'articolo in commento prevede che gli amministratori siano personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per la violazione dell'obbligo di gestione conservativa dell'impresa.
Come è noto, le operazioni gestorie che, nella proiezione ordinaria dell'attività di impresa posso dirsi funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, nella fase di scioglimento della società potrebbero non rispondere all'esigenza di salvaguardare l'integrità ed il valore del patrimonio, e così generare un danno avuto riguardo alle mutate finalità da perseguire.
Ricordo che gli amministratori rispondono solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale.

Codice Crisi d'Impresa - modifiche all'articolo 2476 c.c.

Questo è il primo abstract per commentare, in pillole, le modifiche introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa al Titolo V e VI del Codice Civile.
Seguiranno, a seguire, nuovi articoli sulla responsabilità degli amministratori, sugli organi di controllo. In futuro commenterò la riforma vera e propria del diritto fallimentare.

Codice Crisi d'Impresa - modifiche all'articolo 2476 c.c.

Una prima modifica attiene al tema della responsabilità degli amministratori di SRL.
In particolare, l'articolo 378 introduce un nuovo sesto comma all'art. 2476 c.c.:
[VI] Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”
Il Legislatore ha risolto la questione circa la legittimazione dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nelle SRL.