15 febbraio 2019

Codice della Crisi d'Impresa – Modifiche all'articolo 2477 c.c.

L'art. 379 del Codice della Crisi d'Impresa, rubricato «Nomina degli organi di controllo», riscrive in gran parte l'articolo 2477 c.c.

Ecco il testo novellato (N.d.r. le modifiche sono evidenziate).

Art. 2477 Codice Civile - Sindaco e revisione legale dei conti
[I]. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
[II] abrogato
[III] La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
[IV] L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
[V] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
[VI]. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
[VII] Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.


Il terzo comma riscrive le soglie che ora sono ben più stringenti di quanto si prevedeva con il richiamo all'articolo 2435-bis c.c..

Inoltre la novella stabilisce l'obbligo ove sia superato anche uno solo dei limiti indicati mentre, nella vecchia formulazione dell'art. 2477 c.c., era previsto il superamento di almeno due dei “limiti dimensionali”.

Il comma terzo dell'art. 378 del CCI stabilisce - inoltre - un termine temporale per la nomina e l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto.


Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al nuovo terzo comma dell'art. 2477 c.c., devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data.

Fino alla scadenza del termine - recita la norma - le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni in commento.

Pertanto la norma stabilisce che, ove in due esercizi consecutivi antecedenti all'entrata in vigore della legge le SRL o le Soc. Cooperative abbiano già superato uno dei “limiti dimensionali” previsti (sempre che ovviamente non ricorra l'ipotesi del 4° comma dell'art.2477 c.c.), le stesse debbono nominare l'organo di controllo o il revisore e adeguare i loro statuti.

Per la legge di Murphy: «Se ci sono due o più modi di fare una cosa, e uno di questi modi può condurre a problemi, allora qualcuno la farà in quel modo».

Ecco. In Italia applichiamo seriamente la legge di Murphy poiché l'obbligo di nomina (e di adeguamento statutario) per moltissime SRL e Soc. Cooperative scadrà a dicembre 2019 (termine di 9 mesi + 1 mese per entrata in vigore della legge che verrà pubblicata in G.U. presumibilmente a febbraio).

Miglior cosa sarebbe stata prevedere la nomina (e l'adeguamento) alla data di approvazione del bilancio d'esercizio successivo (N.d.r. quindi alla data di approvazione del bilancio 2019) come previsto al sesto comma dell'articolo in commento quando la norma entrerà “a regime”.

Così, invece, le società dovranno adeguarsi per tempo, con seri problemi in capo all'organo di controllo che sarà nominato magari a distanza di pochi mesi (o, addirittura, settimane) dalla chiusura dell'esercizio 2019.

Un commento a parte merita l'introduzione del settimo comma dell'art. 2477 c.c. che recita: “si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo”.



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