Questo è il primo (di una serie) abstract sulla c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.149, in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n.206, pubblicato in G.U. n.243 del 17 ottobre 2022, S.O. n.38).
L'articolo 3, comma 55 del D.Lgs n.149/2022 inserisce - al Libro IV, Titolo VIII del codice di procedura civile - un nuovo capo: il capo «VI-bis» rubricato «Dell'arbitrato societario».
Con tale introduzione, si è proceduto (in attuazione della legge delega) al riordino organico e alla semplificazione della normativa con l'inserimento, nel codice di procedura civile, delle norme contenute nel D.Lgs. n.5/2003.
L'articolo 37, comma 1, lett, c), della Riforma ha abrogato, infatti, gli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.5/2003 che ora sono divenuti rispettivamente gli artt. 838-bis, 838-ter, 838-quater e 838-quinquies c.p.c.
Gli articoli, nel loro contenuto, sono rimasti pressoché invariati, con l'eccezione dell'art. 838-ter c.p.c. (nella parte in enfasi).
Art. 838-ter (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)
Il vecchio art.35 del D.Lgs 5/2003 prevedeva, come è noto, la non reclamabilità delle ordinanze di sospensione dell'efficacia della delibera.
Ora il nuovo art.838-ter c.p.c. prevede, al contrario, l'espressa reclamabilità che, come vedremo nei prossimi abstract, è disciplinata ai sensi dell'art. 818-bis c.p.c. secondo lo strumento di cui all'art.669-terdecies c.p.c.
La novella era doverosa, atteso che la concessione (o meno) della cautela sospensiva è essenziale in un giudizio che verte sulla validità della delibera assembleare e il vaglio della Corte d'Appello è necessario per dare corretta attuazione al diritto societario sostanziale e all'ordine pubblico.
Gli articoli in questione, ai sensi dell'art. 35 comma 1 (come modificato dalla legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n.197, art.1 comma 380), si applicano ai procedimenti instaurati dopo 28 febbraio 2023.
© Avv. Luca Campana | SLC – Studio Legale Campana