03 aprile 2023

Arbitrato societario (riforma Cartabia)

Questo è il primo (di una serie) abstract sulla c.d.  Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.149, in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n.206, pubblicato in G.U. n.243 del 17 ottobre 2022, S.O. n.38).

L'articolo 3, comma 55 del D.Lgs n.149/2022 inserisce - al Libro IV, Titolo VIII del codice di procedura civile - un nuovo capo: il capo «VI-bis» rubricato «Dell'arbitrato societario».

Con tale introduzione, si è proceduto (in attuazione della legge delega) al riordino organico e alla semplificazione della normativa con l'inserimento, nel codice di procedura civile, delle norme contenute nel D.Lgs. n.5/2003.

L'articolo 37, comma 1, lett, c), della Riforma ha abrogato, infatti, gli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.5/2003 che ora sono divenuti rispettivamente gli artt. 838-bis, 838-ter, 838-quater e 838-quinquies c.p.c.

Gli articoli, nel loro contenuto, sono rimasti pressoché invariati, con l'eccezione dell'art. 838-ter c.p.c. (nella parte in enfasi).

Art. 838-ter (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale)

La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile ai soci.

Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all'articolo 838-bis, l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l'articolo 820, quarto comma.

Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società.

Salvo quanto previsto dall'articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell'articolo 818-bis, la sospensione dell'efficacia della delibera.

I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

Il vecchio art.35 del D.Lgs 5/2003 prevedeva, come è noto, la non reclamabilità delle ordinanze di sospensione dell'efficacia della delibera.

Ora il nuovo art.838-ter c.p.c. prevede, al contrario, l'espressa reclamabilità che, come vedremo nei prossimi abstract, è disciplinata ai sensi dell'art. 818-bis c.p.c. secondo lo strumento di cui all'art.669-terdecies c.p.c.

La novella era doverosa, atteso che la concessione (o meno) della cautela sospensiva è essenziale in un giudizio che verte sulla validità della delibera assembleare e il vaglio della Corte d'Appello è necessario per dare corretta attuazione al diritto societario sostanziale e all'ordine pubblico.

Gli articoli in questione, ai sensi dell'art. 35 comma 1 (come modificato dalla legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n.197, art.1 comma 380), si applicano ai procedimenti instaurati dopo 28 febbraio 2023.

© Avv. Luca Campana | SLC – Studio Legale Campana