■ Mi presento: sono l'avvocato Luca Campana, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza. Esercito la professione di avvocato presso il Foro di Monza e Milano dal 2001.

■ Mi dedico principalmente al diritto civile, con peculiare approfondimento del diritto societario e fallimentare, oltre ad occuparmi di diritto commerciale, bancario, Real Estate e contratti d’impresa.

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18 novembre 2022

Mutuo fondiario - art.38 TUB - Nullità

La Suprema Corte, a Sezione Unite, con la sentenza n.33719/2022 del 16/11/2022, si è pronunciata sulla sorte del mutuo fondiario che si riveli concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità di cui all'art.38 TUB (80%, ndr).

La questione trae origine dall'ordinanza interlocutoria n.4117 del 2022 della Prima Sezione in quanto erano emersi, nel tempo, contrastanti orientamenti:

  • il primo escludeva che la previsione del limite di finanziabilità di cui all'art.38 TUB costituisse una ipotesi di nullità testuale ex art.117 TUB (Cass. n.26672/2013, n.27380/2013, n.22446/2015 e n.13164/2016);
  • il secondo affermava la c.d. nullità virtuale in quanto la previsione dell'art. 38 TUB costituisce un elemento essenziale del mutuo fondiario (Cass. n.17352/2017, n.19016/2017, n.6586/2018, n.11201/2018, n.13286/2018, n.10788/2022);
  • il terzo affermava la necessità di riqualificare il contratto come un mutuo ipotecario ordinario, al di là del nomen iuris utilizzato dalle parti, con la disapplicazione della disciplina di privilegio invocato dal creditore (Cass. n.17439/2019 e n.7509/2022).
Le Sezioni Unite, ribadita l'esclusione della nullità testuale, hanno affermato due importanti principi di diritto:

- il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma c.d. determinativa del suo contenuto ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, la cui violazione non integra una nullità virtuale;

- qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, la loro volontà comune è incontestata e non è consentito al giudice di riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi.

© Avv. Luca Campana | SLC – Studio Legale Campana