Il secondo abstract sulla Riforma Cartabia (qui il primo) prosegue sul tema dell'arbitrato.
La nuova formulazione dell’art. 810 c.p.c. stabilisce che la nomina degli arbitri debba avvenire nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell'ufficio giudiziario.
Le garanzie d'indipendenza e imparzialità vengono rafforzate sia con la modifica dell'art. 813 c.p.c. che disciplina l'accettazione degli arbitri sia con la modifica dell'art. 815 c.p.c che disciplina la ricusazione degli stessi.
Procediamo con ordine.
L'accettazione dell'arbitro ex art. 813 c.p.c. (oltre al requisito – già previsto - della forma scritta) deve essere accompagnata da una dichiarazione nella quale l'arbitro deve indicare la sussistenza o l'insussistenza di circostanze rilevanti che possano legittimare la sua ricusazione, ai sensi dell'art. 815 c.p.c.
Tale dichiarazione deve essere rinnovata il presenza di circostanze sopravvenute.
L'omessa (tout court, ndr) dichiarazione legittima la parte a chiedere la decadenza dell'arbitro, entro 10 giorni dalla sua accettazione, secondo le forme di cui all'art. 813-bis c.p.c. (ricorso al Presidente del Tribunale competente ed ordinanza non impugnabile, ndr).
Probabilmente sovrabbondate è la previsione dell'omessa indicazioni di circostanze rilevanti che possano legittimare la sua ricusazione.
Basterebbe a rigore, infatti, la dichiarazione d'insussistenza di motivi di ricusazione (il più contiene il meno); inoltre, ove l'arbitro abbia omesso di dichiarare circostanze rilevanti ai fini della sua ricusazione, la sanzione è sempre la decadenza.
L'art.815 c.p.c., tuttavia, già prevede la ricusazione per la sopravvenuta conoscenza di una delle relative cause (tra cui - come vedremo - quella introdotta al n.6-bis).
Residuerebbe solo l'ipotesi (veramente rara) in cui l'arbitro dichiara circostanze rilevanti per la sua ricusazione e la parte accetta tale nomina.
Infine, l'art. 815 c.p.c. introduce una nuova causa di ricusazione e cioè la sussistenza di «... altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro».
Si tratta, invero, di una reintroduzione in quanto, ante riforma del 2006, l'art. 815 c.p.c. prevedeva già una esplicito rinvio all'art. 51 c.p.c. (le c.d. gravi ragioni di convenienza del Giudice).
Posto che l'elenco contenuto all'art. 815 c.p.c. è tassativo, la reintroduzione di una causa di ricusazione a fattispecie aperta è lodevole ma rischia di ottenere un effetto boomerang sui principi di semplificazione e celerità cui è ispirata la riforma.
Gli articoli in questione, ai sensi dell'art. 35, comma 1 (come modificato dalla legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n.197, art.1 comma 380), si applicano ai procedimenti instaurati dopo 28 febbraio 2023.
© Avv. Luca Campana | SLC – Studio Legale Campana