Il brocardo latino «insieme staranno insieme cadranno», in diritto, indica i casi per i quali il venir meno di una situazione ha, quale conseguenza, la fine contemporanea di un'altra circostanza.
■ Mi presento: sono l'avvocato Luca Campana, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza. Esercito la professione di avvocato presso il Foro di Monza e Milano dal 2001.
■ Mi dedico principalmente al diritto civile, con peculiare approfondimento del diritto societario e fallimentare, oltre ad occuparmi di diritto commerciale, bancario, Real Estate e contratti d’impresa.
■ Perché questo blog ? La risposta è semplice: la condivisione è ricchezza intellettuale.
■ Qual è l'auspicio di questo blog ? Vorrei che i miei abstract (senza pretesa di esaustività) siano uno spunto di riflessione sulle novità legislative e giurisprudenziali che si presentano quotidianamente agli operatori del settore, nell’ottica di fornire contributi utili alla comprensione e, spero, alla soluzione dei problemi giuridici.
■ Ringrazio coloro i quali avranno la pazienza di leggere i miei articoli e vorranno condividerli. Vi invito a leggere con attenzione la privacy policy.
21 aprile 2023
16 marzo 2023
Clausola arbitrale soppressa - cessazione dalla carica di amministratore - competenza
Cassazione Civile, sez. VI, ord., 2 marzo 2023, n. 6221
Il tema, approdato alla Suprema Corte, con ricorso per regolamento di competenza attiene alla validità (o meno) di una clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale e poi soppressa per effetto di una delibera intervenuta dopo la cessazione dell'amministratore dalla propria carica.
La lite tra la società e l'ex amministratore è devoluta al Tribunale o al Collegio Arbitrale ?
18 novembre 2022
Cessione d'azienda e contratto preliminare
La Suprema Corte torna ad occuparsi della sorte dei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda poi ceduta o conferita in altra società.
Mutuo fondiario - art.38 TUB - Nullità
La Suprema Corte, a Sezione Unite, con la sentenza n.33719/2022 del 16/11/2022, si è pronunciata sulla sorte del mutuo fondiario che si riveli concesso per un importo eccedente il limite di finanziabilità di cui all'art.38 TUB (80%, ndr).
17 settembre 2022
Clausola Claims Made -art. 2965 c.c. - validità
Business Warranties nella cessione di quote sociali
30 maggio 2022
La sorte dei crediti di società estinte
04 novembre 2021
Clausola compromissoria - Contratto preliminare e definitivo
Il quesito è il seguente: una clausola compromissoria contenuta nel contratto preliminare e non riprodotta nel contratto definitivo deve intendersi rinunciata ?
Andiamo con ordine.
29 ottobre 2021
Clausola di Put - Patto Leonino
L'argomento è di grande attualità in quanto si tratta di stabilire se una clausola di opzione Put sia valida o meno.
Si tratta di una clausola con la quale un socio, in occasione del finanziamento partecipativo, si obblighi a manlevare l'altro socio dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l'attribuzione a quest'ultimo del diritto di vendita (c.d. Put), entro un determinato arco temporale, con il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale ad un prezzo predeterminato, pari a quello dell'acquisto (magari maggiorato di interessi e del rimborso dei finanziamenti).
12 marzo 2021
Business Judgement Rule e assetti organizzativi
I principi della Business Judgement Rule (c.d. BJR) costituiscono le regole di origine giurisprudenziale che sanciscono l'insindacabilità, da parte degli organi giudiziari, delle scelte gestorie compiute dagli amministratori della società.
In altri termini, gli amministratori sono esenti da responsabilità nei confronti della società per le decisioni imprenditoriali assunte, anche nel caso in cui le stesse (ex post) si rivelino errate/inopportune sotto il profilo economico (convenienza, opportunità, remuneratività).
16 febbraio 2021
La clausola Russian Roulette
La clausola in questione è una tipica clausola contenuta nello statuto sociale (o nei patti para-sociali) che viene prevista per risolvere determinate situazioni di stallo, nell'ambito della vita sociale della società, specie nell'eventualità di quote paritetiche.
Essa tipicamente prevede la facoltà di un socio – ove si verifichino determinati eventi - di attivare un meccanismo in forza del quale lo stesso socio ha diritto di determinare il prezzo per il trasferimento delle partecipazioni, attribuendo così all'altro socio l'opzione tra: (i) vendere la propria partecipazione al socio che ha determinato il prezzo, oppure (ii) acquistare la partecipazione di quest'ultimo al medesimo prezzo.
08 febbraio 2021
Il patto fiduciario – beni immobili - la forma scritta ab substantiam
Intervento della Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con la sentenza n.6459 del 6 marzo 2020
L'argomento è sempre di grande attualità ed è stato oggetto di un copiosissimo dibattito dottrinario e giurisprudenziale in quanto il negozio fiduciario non si presenta come una fattispecie tipica, ma come una ampia casistica che, sotto l'unicità del nome, sottende a molteplici operazioni diverse sia per struttura sia per funzione, sia, infine, per pratici effetti.
In modo sintetico, si può affermare che il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale nel quale il fiduciante attribuisce al fiduciario il potere di amministrare o gestire per finalità particolari un bene, trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante.
28 febbraio 2019
Patto parasociale – rinnovo automatico - nullità
Segnalo un'interessante sentenza della Corte d'Appello di Brescia (nella specie la n.1568 pubblicata in data 8 ottobre 2018) in cui la Corte è pronunciata sulla nullità di un patto parasociale a tempo determinato (NdR della durata di 5 anni) che prevedeva, altresì, il tacito rinnovo ove non fosse stato comunicato il recesso entro un anno prima della scadenza (NdR nullità rigettata dal lodo arbitrale ed oggetto d'impugnazione avanti alla Corte d'Appello).
La questione sottoposta la vaglio della Corte era il seguente: laddove il patto parasociale preveda un termine di durata, la clausola che prevede il tacito rinnovo, anziché il rinnovo per effetto di una nuova manifestazione del socio alla scadenza, è valida o nulla ?
06 maggio 2016
Decreto Banche e Decreto Mutui - Recente normativa
18 dicembre 2015
Legge Stabilità 2016 - Leasing Immobiliare sulla prima casa
27 aprile 2015
Prestito vitalizio ipotecario
"Articolo 11-quaterdecies
Comma 12Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche nonché di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, di finanziamenti a medio e lungo termine, con capitalizzazione annuale di interessi e di spese, riservati a persone fisiche con età superiore a sessanta anni compiuti, il cui rimborso integrale in un'unica soluzione può essere richiesto al momento della morte del soggetto finanziato ovvero qualora vengano trasferiti, in tutto o in parte, la proprietà o altri diritti reali o di godimento sull'immobile dato in garanzia o si compiano atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi che vadano a gravare sull'immobile.
Comma 12-bisE' fatta salva la volontà del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, prima del verificarsi degli eventi di cui al comma 12, sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi. In caso di inadempimento si applica l'articolo 40, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.Comma 12-terAi fini dell'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non rileva la data di rimborso del prestito vitalizio ipotecario.
Comma 12-quaterI finanziamenti di cui al comma 12 del presente articolo sono garantiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali e agli stessi si applica l'articolo 39, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. L'ipoteca di primo grado a garanzia del finanziamento di cui al comma 12 non può essere iscritta contemporaneamente su più immobili di proprietà del finanziato. Qualora il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi di cui al citato comma 12, il finanziatore vende l'immobile ad un valore pari a quello di mercato, determinato da un perito indipendente incaricato dal finanziatore, utilizzando le somme ricavate dalla vendita per estinguere il credito vantato in dipendenza del finanziamento stesso. Trascorsi ulteriori dodici mesi senza che sia stata perfezionata la vendita, tale valore viene decurtato del 15 per cento per ogni dodici mesi successivi fino al perfezionamento della vendita dell'immobile. In alternativa, l'erede può provvedere alla vendita dell'immobile, in accordo con il finanziatore, purchè la compravendita si perfezioni entro dodici mesi dal conferimento dello stesso. Le eventuali somme rimanenti, ricavate dalla vendita e non portate a estinzione del predetto credito, sono riconosciute al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa. L'importo del debito residuo non può superare il ricavato della vendita dell'immobile, al netto delle spese sostenute. Nei confronti dell'acquirente dell'immobile non hanno effetto le domande giudiziali di cui all'articolo 2652, primo comma, numeri 7) e 8), del codice civile trascritte successivamente alla trascrizione dell'acquisto.
Comma 12-quinquiesIl Ministro dello sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite l'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori, con proprio decreto, adotta un regolamento nel quale sono stabilite le regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e sono individuati i casi e le formalità che comportino una riduzione significativa del valore di mercato dell'immobile, tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, e con il quale garantire trasparenza e certezza dell'importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta.
Comma 12-sexiesI finanziamenti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione continuano a essere regolati dalle disposizioni vigenti a tale data."
24 febbraio 2015
Perdite su crediti – evoluzioni
13 febbraio 2015
Start-up Innovative e incubatori certificati (quadro normativo)
27 gennaio 2015
Contratto di appalto e responsabilità solidale
Successivamente il c.d. «decreto sviluppo» e il c.d. «decreto del fare» avevano emendato l'articolo in questione:
"Articolo 35 – Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
comma 28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
comma 28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.
comma 28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."
"All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati."