Avevo trattato in due miei abstract del tema
della responsabilità solidale tra committente e appaltatore e tra
appaltatore e sub-appaltatore.
La materia ha nuovamente subito importanti
variazioni con l'emanazione di diverse norme succedutesi in pochi
mesi.
Il testo di riferimento è l'articolo 35 del Decreto
Legge, 4 luglio 2006, n. 223 (poi convertito con Legge, agosto 2006,
n.248).
Successivamente il c.d. «decreto sviluppo» e il c.d. «decreto del fare» avevano emendato l'articolo in questione:
"Articolo 35 – Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
comma 28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.
comma 28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte dell’appaltatore. L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall’appaltatore.
comma 28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dall’applicazione delle predette disposizioni le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."
Ora il decreto sulle «semplificazioni fiscali» (D.Lgs
21 novembre 2014, n. 175, pubblicato in in G.U. , 28 novembre 2014,
n. 277) con l'articolo 28 (Coordinamento, razionalizzazione
e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari)
ha abolito i commi in questione:
"All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati."
L'entrata in vigore del decreto decorre dal 13
dicembre 2014 ma, come chiarisce l'Agenzia delle Entrate con
circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, la sanzione pecuniaria
amministrativa di cui al comma 28-bis non si applica al committente
“... per le violazioni
commesse prima del 13 dicembre 2014 e non ancora definitive alla
medesima data ...”, secondo il principio del favor
rei.
Invece resta in vigore, sino al 13 dicembre 2014, la portata
precettiva della responsabilità solidale prevista in capo
all’appaltatore per violazioni commesse dal subappaltatore secondo
il generale principio della successione delle leggi nel tempo.
Sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore
Il citato articolo 28, commi 2, 3 e 4, del
decreto sulle semplificazioni fiscali ha apportate ulteriori modifiche
all'art. 29 del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n.
276 (c.d. legge Biagi) ed ha previsto un meccanismo di
comunicazione-controllo e un maggior termine di cui all'art. 2495
.c.c.
L'articolo 29 del D.Lgs n. 276/2003, nel suo testo vigente, è il seguente (n.d.r. le modifiche in commento e quelle più recenti sono in grassetto):"comma 2. All'articolo 29, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: «Il committente che ha eseguito il pagamento» sono inserite le seguenti: «è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e».
comma 3. Al fine di potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall'Istituto stesso.
comma 4. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese."
"Articolo 29
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.(1)
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale."
(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 31, lettere a) e b), della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e dall'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.
Rimando al mio abstract (da leggere cum grano salis viste anche le recenti modifiche apportate dalla c.d. Legge Fornero) e il successivo "vademecum" (Ministero del Lavoro, lettera circolare 22.4.2013, n. 7258).
In questa sede rilevo (i) l'introduzione del litisconsorzio necessario per tutta la filiera (ii) l'azione di regresso del committente anche nei confronti del sub-appaltatore e (iii) l'adempimento in capo al committente - ove previsto - degli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (cfr. Agenzia Entrate - Risoluzione n. 481/E del 2008).