■ Mi presento: sono l'avvocato Luca Campana, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza. Esercito la professione di avvocato presso il Foro di Monza e Milano dal 2001.

■ Mi dedico principalmente al diritto civile, con peculiare approfondimento del diritto societario e fallimentare, oltre ad occuparmi di diritto commerciale, bancario, Real Estate e contratti d’impresa.

■ Perché questo blog ? La risposta è semplice: la condivisione è ricchezza intellettuale.

■ Qual è l'auspicio di questo blog ? Vorrei che i miei abstract (senza pretesa di esaustività) siano uno spunto di riflessione sulle novità legislative e giurisprudenziali che si presentano quotidianamente agli operatori del settore, nell’ottica di fornire contributi utili alla comprensione e, spero, alla soluzione dei problemi giuridici.

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30 gennaio 2015

Revoca del collegio sindacale - Art.2477 c.c. - Vaglio giudiziale

Come è noto, l'art.20, 8° comma, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (poi convertito con Legge, 11 agosto 2014, n. 116) ha abrogato l'art. 2477, 2° comma, c.c. (n.d.r. che prevedeva l'obbligatorietà di nomina del collegio sindacale nelle S.r.l. con capitale non inferiore a quello stabilito per le S.p.A.).

Nell'articolo in commento – in sede di conversione – è stato inserito un ulteriore capoverso: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca».

Tale novella ha risolto i dubbi interpretativi circa la sussistenza della giusta causa per la revoca dei Collegi Sindacali in carica alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'obbligo di cui all'art. 2477, 2° comma, c.c.

Tuttavia il Legislatore si è “dimenticato” di coordinare la norma abrogativa con l'art. 2400 c.c. che impone che “La deliberazione di revoca sia approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.”.

Recentemente con nota n.4865 del 9 gennaio 2015 il Ministero della Giustizia ha fornito una propria interpretazione, chiarendo come l'art. 2400 c.c. non sia stato oggetto di abrogazione - a differenza dell'art. 2409-ter c.c.

Secondo la citata nota permane, quindi, l'obbligo del vaglio giudiziale.