Come è noto, l'art.20, 8° comma, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (poi convertito con Legge, 11 agosto 2014, n. 116) ha abrogato l'art. 2477, 2° comma, c.c. (n.d.r. che prevedeva l'obbligatorietà di nomina del collegio sindacale nelle S.r.l. con capitale non inferiore a quello stabilito per le S.p.A.).
Nell'articolo in commento – in sede di conversione – è stato inserito un ulteriore capoverso: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca».
Tale novella ha risolto i dubbi interpretativi circa la sussistenza della giusta causa per la revoca dei Collegi Sindacali in carica alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'obbligo di cui all'art. 2477, 2° comma, c.c.
Tuttavia il Legislatore si è “dimenticato” di coordinare la norma abrogativa con l'art. 2400 c.c. che impone che “La deliberazione di revoca sia approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.”.
Recentemente con nota n.4865 del 9 gennaio 2015 il Ministero della Giustizia ha fornito una propria interpretazione, chiarendo come l'art. 2400 c.c. non sia stato oggetto di abrogazione - a differenza dell'art. 2409-ter c.c.
Secondo la citata nota permane, quindi, l'obbligo del vaglio giudiziale.
Nell'articolo in commento – in sede di conversione – è stato inserito un ulteriore capoverso: «Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca».
Tale novella ha risolto i dubbi interpretativi circa la sussistenza della giusta causa per la revoca dei Collegi Sindacali in carica alla luce dell'intervenuta abrogazione dell'obbligo di cui all'art. 2477, 2° comma, c.c.
Tuttavia il Legislatore si è “dimenticato” di coordinare la norma abrogativa con l'art. 2400 c.c. che impone che “La deliberazione di revoca sia approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.”.
Recentemente con nota n.4865 del 9 gennaio 2015 il Ministero della Giustizia ha fornito una propria interpretazione, chiarendo come l'art. 2400 c.c. non sia stato oggetto di abrogazione - a differenza dell'art. 2409-ter c.c.
Secondo la citata nota permane, quindi, l'obbligo del vaglio giudiziale.