15 marzo 2023

Cessione di quote - diritto di voto

Come è noto, la circolazione della quote sociali, ante riforma del 2009, ai fini del suo effetto nei confronti della società, derivava dall'iscrizione nel c.d. libro-soci.

Con l'abrogazione dell'obbligo di tenuta del libro-soci, il novellato art. 2470 c.c. prevede che solo il deposito della cessione presso il Registro delle Imprese sia opponibile alla società.

Appare evidente che tale meccanismo può creare qualche incertezza poiché l'organo amministrativo deve verificare l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese del nuovo socio (inoltre tra il deposito e la fase d’iscrizione può passare diverso tempo, ndr).

Ci si è chiesti, quindi, se il deposito per l'iscrizione sia in qualche modo surrogabile da altre fattispecie, al fine dell'ammissione all'esercizio dei diritti di voto da parte del socio.

L'art. 2193 c.c. prevede, infatti, che il meccanismo della pubblicità dichiarativa, ove il fatto non sia iscritto, può essere opposto ai terzi (quindi anche alla società) qualora si provi che questi ultimi ne abbiano avuto comunque conoscenza.

Tuttavia la giurisprudenza è monolitica nell'affermare una interpretazione restrittiva dell'art. 2470, 1°c., c.c., stante il il carattere imperativo che riveste la pubblicità dei trasferimenti di quote di S.r.l.

Pertanto il deposito per l'iscrizione è elemento essenziale per l'opponibilità alla società del titolare della quota sociale e non rileva la conoscenza de facto che la società abbia avuto dell'intervenuto acquisto della quota.

Non è neppure opponibile l'iscrizione atipica di domanda giudiziale avente ad oggetto la rivendicazione della titolarità delle quote (la cui ammissibilità d'iscrizione è fonte di dibattito, stante il principio di tipicità/tassatività dei fatti soggetti a pubblicità commerciale, ndr).

È evidente che la domanda giudiziale che abbia ad oggetto la pronuncia di una sentenza costitutiva di trasferimento delle quote, non modifica la circostanza soggetta a iscrizione, poiché tale modificazione può conseguire soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento di detta domanda.

Per converso, dal deposito della iscrizione nel Registro Imprese non può essere negata né la qualità di socio al soggetto iscritto né l'esercizio dei diritti connessi alla quota, neppure avuto riguardo a vicende d'invalidità dei rapporti tra cedente e cessionario delle partecipazioni (cfr. Trib. Milano, Sez. Impr. 5.12.2017, contra massime I.L.1 e I.L.2 Comitato Consigli Notarili del Triveneto).

Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 26 gennaio 2022, n.611 conferma il proprio indirizzo (cfr. Trib. Milano, Sez. Impr. 5.12.2017 e Trib. Milano, Sez. Impr. 5.2.2018; vedi anche Trib. Torino, Sez. Impr. 04.06.2021) nell'affermare che la disciplina dell'art. 2470 c.c. comma 1 c.c., è ispirata da esigenze di trasparenza e certezza sulle partecipazione sociale, ivi incluse tutte le vicende traslative o costitutive (volontarie o forzose), che incidano con carattere di realità sulla disponibilità della partecipazione e sull'esercizio dei diritti ad essa connessi.

Ai fini della corretta individuazione del soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto in assemblea relativamente alla quota sociale, deve dunque farsi esclusivo riferimento solo alle risultanze del Registro delle Imprese in ordine al soggetto che, al momento della sua convocazione, riveste la qualità di socio.

L’abolizione dell’obbligo del libro-soci, tuttavia, non significa che vi sia un divieto assoluto per la sua conservazione per le Srl già esistenti oppure la sua adozione facoltativa per scelta statutaria.

È quindi possibile subordinare l’efficacia delle cessioni di quota sociale verso la società non solo al deposito ex art. 2470 c.c. ma alla iscrizione nel libro-soci ?

Il tema è delicato in quanto l’autonomia statutaria, subordinando l’efficacia del trasferimento delle quote sociali nei confronti della società all'iscrizione del socio nel Libro soci, va ad incidere sulla norma dell'art. 2470 c.c.

Il Consiglio Notarile di Milano (con la massima m.115/2009) ha ritenuto che sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l’abolizione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci, subordinino l’efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali all'iscrizione nel libro dei soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità di previamente assolvere all'obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui all'art. 2470 c.c.

Anche il Comitato dei Consigli Notarili del Triveneto, con la massima I.L.3/2009, afferma che la disposizione dell'art. 2470, c.1, c.c. ha natura di «condicio juris», volta a differire l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società ad un momento successivo rispetto a quello del suo perfezionamento.

È dunque possibile, in omaggio ai principi generali dell’ordinamento, apporre ad un contratto di trasferimento di partecipazioni ulteriori elementi accidentali di natura convenzionale [ndr l'iscrizione nel libro-soci], che non si sostituiscano alla condicio juris ma si sommino ad essa.

Segnalo, tuttavia, alcune pronunce giurisprudenziali di segno contrario (Trib. Verona, 14.09.2009 e Trib. Roma, 15.01.2015) che ammettono la tenuta facoltativa del libro soci ma escludono che l’efficacia del trasferimento delle quote sociali rispetto alla società possa essere subordinata all'annotazione nel libro soci, in quanto l'art. 2470 c.c. è norma cogente ed imperativa non derogabile dall'autonomia contrattuale delle parti.

© Avv. Luca Campana | SLC – Studio Legale Campana