■ Mi presento: sono l'avvocato Luca Campana, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza. Esercito la professione di avvocato presso il Foro di Monza e Milano dal 2001.

■ Mi dedico principalmente al diritto civile, con peculiare approfondimento del diritto societario e fallimentare, oltre ad occuparmi di diritto commerciale, bancario, Real Estate e contratti d’impresa.

■ Perché questo blog ? La risposta è semplice: la condivisione è ricchezza intellettuale.

■ Qual è l'auspicio di questo blog ? Vorrei che i miei abstract (senza pretesa di esaustività) siano uno spunto di riflessione sulle novità legislative e giurisprudenziali che si presentano quotidianamente agli operatori del settore, nell’ottica di fornire contributi utili alla comprensione e, spero, alla soluzione dei problemi giuridici.

■ Ringrazio coloro i quali avranno la pazienza di leggere i miei articoli e vorranno condividerli. Vi invito a leggere con attenzione la privacy policy.

Visualizzazione post con etichetta Procedure Concorsuali. Mostra tutti i post
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31 maggio 2022

Piano attestato e revocatoria

La Suprema Corte torna ad occuparsi del piano attestato ex art. 67 c.3, lett. d) L.F.

In particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.9743 del 25 marzo 2022, conferma che l'effetto legale connesso all'attestazione del piano e cioè l’esonero dalla revocatoria non è automatico (sul punto Cass. n.3018/2020; Cass. n.26226/2016; Cass. n.13719/2016).

22 aprile 2022

Clausola compromissoria e potestas iudicandi del collegio arbitrale

Segnalo l'interessante ordinanza interlocutoria del 16 marzo 2022 n.8591 con cui la Seconda sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la seguente questione:

Quale sia la sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto (o di subappalto) e della potestas iudicandi del collegio arbitrale, qualora tale collegio, ignorando l’intervenuta apertura della procedura concorsuale, pronunci il lodo durante il decorso del termine di 60 giorni che la legge concede al curatore in caso di fallimento ex art. 81 L.F.

20 aprile 2022

Legge applicabile e giurisdizione di società cancellate dal Registro delle Imprese italiano

A distanza di pochi giorni la Suprema Corte si è pronuncia su importanti questioni in tema di legge applicabile e di giurisdizione di società cancellate dal Registro delle Imprese italiano.

12 marzo 2021

Business Judgement Rule e assetti organizzativi

I principi della Business Judgement Rule (c.d. BJR) costituiscono le regole di origine giurisprudenziale che sanciscono l'insindacabilità, da parte degli organi giudiziari, delle scelte gestorie compiute dagli amministratori della società.

In altri termini, gli amministratori sono esenti da responsabilità nei confronti della società per le decisioni imprenditoriali assunte, anche nel caso in cui le stesse (ex post) si rivelino errate/inopportune sotto il profilo economico (convenienza, opportunità, remuneratività).

20 febbraio 2019

Codice Crisi d'Impresa Articoli 2477 e 2409 c.c.

L'art. 379, comma 2, del Codice della Crisi d'impresa, nel riformulare l'articolo 2477 c.c. (vedi il mio articolo precedente) introduce, al sesto comma, la locuzione: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.”

E ancora. L'art. 379, comma 4, modifica l’articolo 92 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.

Ecco il testo novellato (N.d.r. le modifiche sono in grassetto).

Articolo 92 disp. att. c.c. 

Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI e VII del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario. 

Conviene fare un passo indietro.

15 febbraio 2019

Codice della Crisi d'Impresa – Modifiche all'articolo 2477 c.c.

L'art. 379 del Codice della Crisi d'Impresa, rubricato «Nomina degli organi di controllo», riscrive in gran parte l'articolo 2477 c.c.

Ecco il testo novellato (N.d.r. le modifiche sono evidenziate).

Art. 2477 Codice Civile - Sindaco e revisione legale dei conti
[I]. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
[II] abrogato
[III] La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
[IV] L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
[V] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
[VI]. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
[VII] Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 c.c. anche se la società è priva di organo di controllo.

13 febbraio 2019

Codice della Crisi d'Impresa – art. 2486 c.c. (terza parte)

Questo è il quarto abstract per commentare, in pillole, le modifiche introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa al Titolo V e VI del Codice Civile.
Qui potete trovare la prima parte del mio commento all'art. 2486 c.c. e qui la seconda parte del commento.
Ora la novella dell'art. 2486 c.c. introduce una vera e propria presunzione legale del danno «... pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ...».
Inoltre la novella accredita il criterio del c.d. deficit fallimentare: «Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura ...».

Codice della Crisi d'Impresa – art. 2486 c.c. (seconda parte)

Sul quantum debeatur e sull'onere della prova
Su detti temi si rinvengono moltissime di pronunce di merito e qualche sentenza della Suprema Corte.
In estrema sintesi, dottrina e giurisprudenza sono giunti ad elaborare, sia pure con sfumature diverse, il c.d. «criterio dei netti patrimoniali» e cioè l'aggravamento della perdita netta che consiste nell'erosione del patrimonio netto che la prosecuzione dell'attività caratteristica ha prodotto (non meramente conservativa del valore e dell'integrità del patrimonio ex art. 2486 c.c.).
Sovente tale azione venie promossa una volta dichiarato il fallimento della società e, nell'impossibilità di ricostruire analiticamente il nesso causale tra condotta ed evento (dovuta all'incompletezza dei dati contabili e/o alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento), si è ricorsi al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, facendolo coincidere con il c.d. deficit fallimentare, consistente nella differenza fra attivo e passivo del fallimento (cfr. ex multis Tribunale Milano, 18 gennaio 2011 in Giur. comm. 2012, 2, II, 391; Tribunale Milano, 29 ottobre 2015, in Riv. Dott. Commercialisti 2016, 1, 121).

12 febbraio 2019

Codice Crisi d'Impresa - Modifiche all'articolo 2486 c.c. (prima parte)

Il Codice della Crisi d'Impresa – con il secondo comma dell'articolo 378 – modifica notevolmente l'art. 2486 c.c:

Articolo 2486 c.c.
[III] Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”. (n.d.r enfasi aggiunta)
Il Legislatore è intervenuto, in modo incisivo, sulla determinazione del danno risarcibile avuto riguardo alla responsabilità degli amministratori in violazione del dovere di conservazione e integrità del patrimonio sociale.
Partiamo dall'an debeatur.
Il secondo comma dell'articolo in commento prevede che gli amministratori siano personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per la violazione dell'obbligo di gestione conservativa dell'impresa.
Come è noto, le operazioni gestorie che, nella proiezione ordinaria dell'attività di impresa posso dirsi funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale, nella fase di scioglimento della società potrebbero non rispondere all'esigenza di salvaguardare l'integrità ed il valore del patrimonio, e così generare un danno avuto riguardo alle mutate finalità da perseguire.
Ricordo che gli amministratori rispondono solo dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della loro condotta inadempiente alla stregua delle regole generali in materia di responsabilità contrattuale.

Codice Crisi d'Impresa - modifiche all'articolo 2476 c.c.

Questo è il primo abstract per commentare, in pillole, le modifiche introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa al Titolo V e VI del Codice Civile.
Seguiranno, a seguire, nuovi articoli sulla responsabilità degli amministratori, sugli organi di controllo. In futuro commenterò la riforma vera e propria del diritto fallimentare.

Codice Crisi d'Impresa - modifiche all'articolo 2476 c.c.

Una prima modifica attiene al tema della responsabilità degli amministratori di SRL.
In particolare, l'articolo 378 introduce un nuovo sesto comma all'art. 2476 c.c.:
[VI] Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”
Il Legislatore ha risolto la questione circa la legittimazione dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nelle SRL.

06 maggio 2016

Decreto Banche e Decreto Mutui - Recente normativa

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2016 il c.d. «Decreto Banche» (D.L. 3 maggio 2016 n.59) il quale contiene - oltre alle misure in favore degli investitori in banche in liquidazione - anche numerose e rilevanti novità in tema di procedure esecutive e concorsuali (tra cui il pegno mobiliare possessorio, il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di beni immobili, disposizioni in materia di espropriazione forzata).

13 aprile 2016

Fallibilità della società «In House Providing»

Come è noto la questione della fallibilità della società In House (i criteri per la qualificazione delle società “In House providing” sono stati individuati per lo più in via giurisprudenziale; Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26283/13, Consiglio di Stato, n. 1447/11, Corte dei Conti, n. 546/13) è stata spesso dibattuta in giurisprudenza (sopratutto di merito) in ragione dell'anomalia del fenomeno di tali società nel panorama del diritto societario.

Sulla scorta della sentenza n.26283/2013 delle SU della Suprema Corte – molti Tribunali e Corti di Appello hanno negato la fallibilità delle società In House.

02 dicembre 2015

Compenso professionista – Concordato Preventivo – Fallimento - Art. 111 L.F.

L'articolo 111 L.F. ha subito, a partire dal 2006, modifiche e interpretazioni autentiche.
Conviene dare contro di questa iter in relazione all'art.161, comma 7, LF che – come è noto – recita:
«VII comma Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111 [N.d.r. enfasi aggiunta”]1.

24 novembre 2015

Trascrizione domanda ex art. 2932 c.c. e Fallimento - Cass.Civ. (SU) n.18131 del 2015

Avevo dato conto in un precedente abstract del tema della opponibilità (o meno) al fallimento della trascrizione dell'azione giudiziale ex art. 2932 c.c. (da parte il promissario acquirente in bonis)  prima della sentenza di fallimento del promittente venditore.

La sentenza che accoglie la domanda (e produce gli effetti del contratto definitivo non concluso) è opponibile al Curatore e/o la trascrizione antecedente preclude al curatore la facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 72 L.F.?

20 ottobre 2015

DDL "Legge Stabilità 2016" - Nota di variazione IVA – Procedura concorsuale

La questione della detrazione dell'imposta versata, in misura corrispondente alla variazione in diminuzione, a seguito di una procedura concorsuale del soggetto cessionario o del committente, è un argomento da sempre controverso ed oggetto di numerose analisi degli operatori del settore.

09 luglio 2015

D.L. 27 giugno 2015 n.83 - misure urgenti in materia fallimentare (contratti pendenti)


Il Decreto Legge del 27 giugno 2015, n.83 (pubblicato in G.U. n.147 del 27 giugno 2015) titolato «Misure Urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria» detta una serie di modifiche, profonde e articolate, in materia endoconcorsuale.
In attesa di esaminare il testo definitivo in sede di conversione (in tal senso lo strumento del Decreto Legge è – a mio giudizio - criticabile poiché lo stillicidio di modificazioni non giova né alla chiarezza né alla stabilità, ratione temporis, delle norme da applicare) conviene esaminare (in questo secondo abstract sul tema) l'articolo 8 che ha novellato (modiche in grassetto) l'articolo 169-bis L.F.

02 luglio 2015

D.L. 27 giugno 2015 n.83 - misure urgenti in materia fallimentare

Il Decreto Legge del 27 giugno 2015, n.83 (pubblicato in G.U. n.147 del 27 giugno 2015) titolato «Misure Urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria» detta una serie di modifiche, profonde e articolate, in materia endoconcorsuale.

In attesa di esaminare il testo definitivo in sede di conversione (in tal senso lo strumento del Decreto Legge è – a mio giudizio - criticabile poiché lo stillicidio di modificazioni non giova né alla chiarezza né alla stabilità, ratione temporis, delle norme da applicare) conviene esaminare (in questo primo abstract sul tema) l'articolo 1 che ha novellato (modiche in grassetto) articolo 182-quinquies L.F.

24 febbraio 2015

Perdite su crediti – evoluzioni

Avevo trattato in un altro abstract delle perdite su crediti alla luce delle modifiche introdotto dall’articolo 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83.

Successivamente lo stesso comma è stato modificato dall’articolo 1, comma 160, lettera b), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); è poi intervenuta la Circolare della Agenzia delle Entrate n. 26/e del 2013 (nonché la Circolare Assonime n.18 del 30 maggio 2014).

La materia è altresì oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali: da ultimo segnalo l'ordinanza della  Cassazione Civile del 14 gennaio 2015, n. 403.

30 dicembre 2014

Concordato Preventivo – Creditori privilegiati – Pagamenti dilazionati o parziali

Il tema è di particolare interesse alla luce delle recenti sentenze di merito e di legittimità di cui darò conto qui di seguito.

Conviene, innanzitutto, citare le norme di riferimento.

Sui presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, l'art. 160, comma 2, L.F. (così come modificato dall’art. 12 del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) prevede che:

16 dicembre 2014

Prededucibilità dei crediti - Concordato Preventivo - Art. 111 L.F.

Avevo trattato, in un mio precedente abstract, della prededucibilità dei crediti sorti in occasione (o in funzione) della procedura di concordato preventivo in seguito alla interpretazione autentica fornita dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. decreto «Destinazione Italia») poi convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.