L'art. 379, comma 2, del Codice della Crisi d'impresa, nel riformulare l'articolo 2477 c.c. (vedi il mio articolo precedente) introduce, al sesto comma, la locuzione: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.”
E ancora. L'art. 379, comma 4, modifica l’articolo 92 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie.
Ecco il testo novellato (N.d.r. le modifiche sono in grassetto).
Articolo 92 disp. att. c.c.
Il decreto, previsto dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI e VII del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.
Conviene fare un passo indietro.
Anteriormente alla riforma attuata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, si considerava pacifica l'applicazione dell'art. 2409 c.c. alle SRL in virtù dell’esplicito richiamo operato dal 4° comma del previgente art. 2488 c.c. che recitava: “anche quando manca il collegio sindacale, si applica l’art. 2409 c.c.”.
Tuttavia il Legislatore, con la riforma del 2003 (1), ha voluto una privatizzazione del controllo da parte dei soci (controllo peraltro reso ancor più inciso nei suoi contenuti), evitando il ricorso a strumenti esterni al fine di creare, per tale modello societario, una giustizia domestica interna.
L'eliminazione di ogni riferimento testuale all'azione ex art. 2409 c.c. e il solo rinvio alle disposizioni in tema di società per azioni dettato dall’art. 2477, V comma, c.c. (inteso solo come richiamo alle regole stabilite dagli artt. 2397 e 2403 c.c.), non erano sufficienti a legittimare l'azione ex art. 2409 c.c.
Ed infatti la Suprema Corte, post novella del 2003, ha negato detto controllo giudiziario per le società a responsabilità limitata dotate (sia facoltativamente sia necessariamente) del collegio dei sindaci (cfr. Cass. Civ. 13 gennaio 2010, n. 403; Cass. Civ., 4 giugno 2012, n. 8946).
Successivamente, nella giurisprudenza di merito, si sono formati due orientamenti contrapposti.
Per la tesi restrittiva segnalo da ultimo Trib. Como, 27 aprile 2016 e Trib. Roma, Sez. Imp., 24 agosto 2016, n.16049 in Ilsocietario.it, 2016, 4 novembre 2016.
Per l'ammissibilità, segnalo Trib. Milano, 26 marzo 2010; Trib. Trieste, 21 gennaio 2011; Trib. Bologna, 4 febbraio 2015 in Ilsocietario.it, 21 maggio 2015 e, da ultimo, Trib. Milano, 12 aprile 2018.
Ora il Codice della Crisi d'Impresa reintroduce l'applicabilità dell'art. 2409 c.c.
Si tratta, all'evidenza, di un ritorno al passato che mira a risolvere (forse) il dibattito dottrinale e giurisprudenziale creatosi sul punto.
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1 Sul tema segnalo due documenti approfonditi e ben fatti: Fondazione Aristeia, documento n.77 20.06.2007 e Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, documento 15.02.2016.