09 luglio 2015

D.L. 27 giugno 2015 n.83 - misure urgenti in materia fallimentare (contratti pendenti)


Il Decreto Legge del 27 giugno 2015, n.83 (pubblicato in G.U. n.147 del 27 giugno 2015) titolato «Misure Urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria» detta una serie di modifiche, profonde e articolate, in materia endoconcorsuale.
In attesa di esaminare il testo definitivo in sede di conversione (in tal senso lo strumento del Decreto Legge è – a mio giudizio - criticabile poiché lo stillicidio di modificazioni non giova né alla chiarezza né alla stabilità, ratione temporis, delle norme da applicare) conviene esaminare (in questo secondo abstract sul tema) l'articolo 8 che ha novellato (modiche in grassetto) l'articolo 169-bis L.F.


Articolo 169-bis (Contratti pendenti)

Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.
In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161. 
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonche' ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma.

In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
Si tratta di modifiche volte a fare chiarezza (ndr nelle parti evidenziate) circa gli effetti dei contratti pendenti (miglior formulazione rispetto alla precedente tanto dibattuta in dottrina).

Inoltre si riconosce il rango di credito in prededuzione per "eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.". Tale formulazione è tutta da indagare circa la portata.

Il Legislatore,  infine, ha introdotto una normativa ad hoc per le locazioni finanziarie.