15 settembre 2015

Art. 2929-bis c.c.

Il Decreto Legge del 27 giugno 2015, n.83 (pubblicato in G.U. n.147 del 27 giugno 2015) titolato "Misure Urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e i funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"  poi convertito - come è noto - dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 introduce, un nuovo articolo del codice civile destinato a a trovare ampia applicazione.
 
Si tratta dell'articolo 2929-bis c.c. inserito - con una propria sezione I-bis "Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito" -  all'interno del Titolo IV, Capo II "Dell'esecuzione forzata".

Il testo è il seguente (in enfasi le parti rilevanti di cui tratterò infra)

Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). 

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.


Si tratta di un articolo di portata dirompente poiché consente al creditore, munito di un titolo esecutivo, di procedere all'esecuzione forzata senza dover preventivamente agire mediante una azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per ottenere una sentenza favorevole che consenta, appunto, di rendere inefficace l'atto (o il vincolo) pregiudizievole nei suoi confronti, così evitando il disposto degli articoli  2911 e 2915 c.c..

La norma - pur nell'intento lodevole di introdurre meccanismi volti a scoraggiare il debitore dal porre in essere "atti depauperativi fraudolenti" del proprio patrimonio in danno dei creditori - contiene purtroppo locuzioni che generano non poche perplessità.

Conviene analizzare gli elementi della norma.

Innanzitutto i beni "aggredibili" sono immobili o mobili iscritti in pubblici registri; inoltre l'atto inopponibile al creditore è individuato nella costituzione di un vincolo di indisponibilità o nell'alienazione del bene posto in essere dal debitore.

Tale atto inoltre deve essere gratuito il che fa sorgere i primi dubbi interpretativi circa una  "alienazione gratuita" (rectius solo la donazione oppure anche la donazione indiretta e l'atto simulato ? propenderei per la prima ipotesi).

Circa  il vincolo di indisponibilità sovvengono immediatamente la costituzione del fondo patrimoniale e il Trust ma vi rientrano anche le cessioni dei beni ai creditori ex art. 2649 c.c., i patrimoni comprendenti beni immobili e mobili registrati di cui all'art. 2447-bis e ss. c.c. e addirittura gli atti di destinazione ex artt. 2645-ter o 2645-quater c.c..

Quid iuris per le attribuzioni patrimoniali eseguite tra i coniugi (anche a vantaggio dei figli) per l'adempimento di obblighi alimentari ?

L'atto inoltre deve essere in pregiudizio del creditore: tale locuzione richiama (prima facie) l'elemento oggettivo dell'eventus damni dell'azione revocatoria e deve essere stato compiuto successivamente al sorgere del credito (elemento non così agevole da determinare).
 
Inoltre la trascrizione del pignoramento (N.d.R: il creditore, infatti, deve essere munito di un titolo esecutivo) deve avvenire entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole (con una notevole compressione per la circolazione dei beni e non pochi grattacapi per i notai).

Il secondo comma, inoltre, chiarisce che - nel caso di alienazione - il creditore possa promuovere l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. 

Il terzo proprietario è il beneficiario dell'atto o un terzo che abbia acquistato dal beneficiario ? Nella seconda ipotesi vi sarebbe un vero e proprio diritto di sequela del bene opponibile al terzo con un vero stravolgimento dei principi di cui all'art. 2740 c.c.  

Il rimedio per il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato (ivi inclusi i beneficiari del Trust a mio giudizio) è l'opposizione alla esecuzione, il che pone seri problemi di diritto di difesa in quanto non si tratta - all'evidenza - di un giudizio a cognizione piena.

Naturalmente tale norma sarà oggetto di copiosa giurisprudenza di merito; rimane qualche perplessità circa la disparità di trattamento solo ratione temporis tra creditori (o interventori) tempestivi e quelle tardivi i quali dovranno agire con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c..