Il Decreto Legge del 27 giugno 2015, n.83
(pubblicato in G.U. n.147 del 27 giugno 2015) titolato «Misure
Urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria»
detta una serie di modifiche, profonde e articolate, in materia endoconcorsuale.
In attesa di esaminare
il testo definitivo in sede di conversione (in tal senso lo strumento
del Decreto Legge è – a mio giudizio - criticabile poiché lo
stillicidio di modificazioni non giova né alla chiarezza né alla
stabilità, ratione temporis,
delle norme da applicare) conviene esaminare (in questo primo
abstract sul
tema) l'articolo 1 che ha novellato (modiche in grassetto) articolo 182-quinquies
L.F.
Articolo 182-quinquies
L.F.
Il debitore che presenta, anche ai sensi
dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al
concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo
comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis,
sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche
prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161,
commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni,
a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111,
se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il
complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino
all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla
migliore soddisfazione dei creditori.
L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non
ancora oggetto di trattative.
Il debitore che presenta una domanda di
ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto
comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo
comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo
comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis,
sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via
d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi
dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative
all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine
fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o
all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto
comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis,
settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei
finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti
tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti,
deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il
tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta
in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se
nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali
creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro
dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La
richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di
credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della
domanda.
Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o
ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi
finanziamenti.
[omissis]
Si tratta di profonde modifiche (dopo quelle
introdotte dal c.d. Decreto Sviluppo) che mirano ad agevolare la
“finanza interinale” in attesa del deposito del piano
concordatario stesso e ciò (nelle intenzioni del legislatore) per
poter facilitare la riuscita del piano.
Uno degli aspetti controversi era il rango del
credito di tali finanziamenti interinali che il legislatore ha ora
codificato espressamente come “prededucibili ai sensi
dell'articolo 111” sempre che “funzionali a urgenti
necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale”.
Ciò dovrebbe – il condizionale è d'obbligo –
consentire una maggiore apertura del ceto bancario nel fornire nuova
finanza.