02 luglio 2015

D.L. 27 giugno 2015 n.83 - misure urgenti in materia fallimentare

Il Decreto Legge del 27 giugno 2015, n.83 (pubblicato in G.U. n.147 del 27 giugno 2015) titolato «Misure Urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria» detta una serie di modifiche, profonde e articolate, in materia endoconcorsuale.

In attesa di esaminare il testo definitivo in sede di conversione (in tal senso lo strumento del Decreto Legge è – a mio giudizio - criticabile poiché lo stillicidio di modificazioni non giova né alla chiarezza né alla stabilità, ratione temporis, delle norme da applicare) conviene esaminare (in questo primo abstract sul tema) l'articolo 1 che ha novellato (modiche in grassetto) articolo 182-quinquies L.F.


Articolo 182-quinquies L.F.


Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.
Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.
Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti.
[omissis]
Si tratta di profonde modifiche (dopo quelle introdotte dal c.d. Decreto Sviluppo) che mirano ad agevolare la “finanza interinale” in attesa del deposito del piano concordatario stesso e ciò (nelle intenzioni del legislatore) per poter facilitare la riuscita del piano.

Uno degli aspetti controversi era il rango del credito di tali finanziamenti interinali che il legislatore ha ora codificato espressamente come “prededucibili ai sensi dell'articolo 111” sempre che “funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale”.

Ciò dovrebbe – il condizionale è d'obbligo – consentire una maggiore apertura del ceto bancario nel fornire nuova finanza.