Questo è il primo abstract per commentare, in pillole, le modifiche introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa al Titolo V e VI del Codice Civile.
Seguiranno, a seguire, nuovi articoli sulla responsabilità degli amministratori, sugli organi di controllo. In futuro commenterò la riforma vera e propria del diritto fallimentare.
Codice Crisi d'Impresa - modifiche all'articolo 2476 c.c.
Una prima modifica attiene al tema della responsabilità degli amministratori di SRL.
In particolare, l'articolo 378 introduce un nuovo sesto comma all'art. 2476 c.c.:
“[VI] Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”
Il Legislatore ha risolto la questione circa la legittimazione dell'azione di responsabilità da parte dei creditori sociali nelle SRL.
Detta querelle – in assenza di un dato normativo – aveva già trovato soluzione positiva a livello giurisprudenziale; l'orientamento più recente (e maggioritario) della giurisprudenza milita a favore dell'esperibilità dell'azione (cfr. ex multis Trib. Torino, 14 giugno 2017, n.3152; Trib. Roma, 8 giugno 2015, n. 12474; Trib. Milano, 18 gennaio 2011, in Giur. Comm., 2012, II, 391; Trib. Pescara, 15 novembre 2006, in Foro it., 2007, I, 2262; Trib. Napoli, 12 maggio 2004, in Soc., 2005, 1013; Trib. Napoli, 9 aprile 2008, in Dir. Fall., 2009, II, 23).
Non erano, tuttavia, mancate pronunce (anche autorevoli) di segno opposto che negavano detta azione (cfr. Trib. Torino, 8 giugno 2011, in Giur. it. 2012, 332; C. App. Napoli, 28 giugno 2008 in Giur. Merito 2009, 10, 2470; Trib. Milano, 27 febbraio 2008; Trib. Milano, 25 gennaio 2006, in Soc., 2007, 320; Trib. Milano, 21 aprile 2005, in Corr. Merito, 2005, 882).
Segnalo che le modifiche all'art. 2476 c.c. entreranno in vigore (secondo quanto disposto dall'art. 389) già il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.