In particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.9743 del 25 marzo 2022, conferma che l'effetto legale connesso all'attestazione del piano e cioè l’esonero dalla revocatoria non è automatico (sul punto Cass. n.3018/2020; Cass. n.26226/2016; Cass. n.13719/2016).
La presenza del piano attestato non produce, di per sé, l'esenzione da revocatoria in quanto gli effetti protettivi che discendono dalla valutazione fatta dall'attestatore non possono prescindere dal potere di controllo e di sindacato che compete al Tribunale in ordine al contenuto dell'attestazione, alla veridicità, alla correttezza e alla completezza dei dati contabili esposti nel piano.
In altre parole, esso deve «apparire» idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria.
Tale potestà valutativa deve essere effettuata ex ante, caso per caso, con riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente, nei limiti (in negativo) dell'evidenza della manifesta inettitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati.
Essa deve, infine, essere parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente che invoca l'esenzione.
© Avv. Luca Campana | SLC – Studio Legale Campana