■ Mi presento: sono l'avvocato Luca Campana, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza. Esercito la professione di avvocato presso il Foro di Monza e Milano dal 2001.

■ Mi dedico principalmente al diritto civile, con peculiare approfondimento del diritto societario e fallimentare, oltre ad occuparmi di diritto commerciale, bancario, Real Estate e contratti d’impresa.

■ Perché questo blog ? La risposta è semplice: la condivisione è ricchezza intellettuale.

■ Qual è l'auspicio di questo blog ? Vorrei che i miei abstract (senza pretesa di esaustività) siano uno spunto di riflessione sulle novità legislative e giurisprudenziali che si presentano quotidianamente agli operatori del settore, nell’ottica di fornire contributi utili alla comprensione e, spero, alla soluzione dei problemi giuridici.

■ Ringrazio coloro i quali avranno la pazienza di leggere i miei articoli e vorranno condividerli. Vi invito a leggere con attenzione la privacy policy.

31 maggio 2022

Piano attestato e revocatoria

La Suprema Corte torna ad occuparsi del piano attestato ex art. 67 c.3, lett. d) L.F.

In particolare, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.9743 del 25 marzo 2022, conferma che l'effetto legale connesso all'attestazione del piano e cioè l’esonero dalla revocatoria non è automatico (sul punto Cass. n.3018/2020; Cass. n.26226/2016; Cass. n.13719/2016).
La presenza del piano attestato non produce, di per sé, l'esenzione da revocatoria in quanto gli effetti protettivi che discendono dalla valutazione fatta dall'attestatore non possono prescindere dal potere di controllo e di sindacato che compete al Tribunale in ordine al contenuto dell'attestazione, alla veridicità, alla correttezza e alla completezza dei dati contabili esposti nel piano.

In altre parole, esso deve «apparire» idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria.

Tale potestà valutativa deve essere effettuata ex ante, caso per caso, con riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente, nei limiti (in negativo) dell'evidenza della manifesta inettitudine a raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Essa deve, infine, essere parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente che invoca l'esenzione.

© Avv. Luca Campana | SLC – Studio Legale Campana