a) l'estinzione della società dà vita ad un fenomeno successorio;
b) dal lato passivo, tale successione comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio di liquidazione;
c) dal lato attivo, tale successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso.
Quid iuris per le sopravvenienze attive e per i crediti non iscritti a bilancio, dopo l'estinzione della società ? Essi si intendono rinunciati ?
La giurisprudenza della Suprema Corte sembra ormai essere consolidata nell'affermare che la c.d. remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco (cfr. Cass. Civ. n.28439/2020, n.9464/2020, n.27894/2021, n.36636/2021 e, da ultimo, n.12064/2022).
La circostanza che i crediti non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, è un mero comportamento tacito che non indicherebbe la volontà del creditore di rinunciarvi.
Tale omissione deve essere accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che la mancata appostazione in bilancio possa fondarsi su altra causa, diversa dalla volontà della società di rinunciare al credito.
Tale volontà – secondo l'insegnamento della Suprema Corte - non è provata neppure ove l'estinzione della società (conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle Imprese) sia intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, per detto credito.
In altre parole, la cancellazione della società dal registro delle imprese non si traduce in una presunzione, neppure iuris tantum, di rinuncia della società ai propri crediti litigiosi.
Non si determinerebbe, quindi, l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente univocamente incompatibile con la volontà di avvalersi di tali diritti, di rinunziare al credito e sempre che il debitore abbia dichiarato, entro congruo termine, di volerne profittare.
La questione, tuttavia, non è appagante nell'ipotesi in cui manchi proprio il bilancio finale di liquidazione e il fenomeno successorio resti in una sorta di “limbo”.
Inoltre, se il credito è litigioso (cioè oggetto di giudizio), la società - a mio avviso - avrebbe l'obbligo di non cancellarsi dal Registro delle Imprese poiché, diversamente, si consentirebbe che quel diritto di credito, sia volutamente sottratto alla ragione dei creditori sociali (cfr. sul punto Tribunale Prato, 21 maggio 2016 in Eutekne, 10 giugno 2016; Tribunale Nuoro, 15 febbraio 2019).
In altri termini, se una società che si professa titolare di un diritto di credito si cancelli dal Registro delle Imprese (o si lasci cancellare d'ufficio dal Registro delle Imprese), nel corso del procedimento nel quale è in discussione proprio l'accertamento di quel diritto di credito, detto comportamento potrebbe essere interpretato come un atto di rinunzia al predetto credito (cfr. Tribunale Vicenza, 17/04/2019; Tribunale Roma, Sez. XI, 08/06/2018).
© Avv. Luca Campana | SLC – Studio Legale Campana