Avevo trattato, in un
mio precedente abstract,
della prededucibilità dei crediti
sorti in occasione (o in funzione) della procedura di concordato
preventivo in
seguito alla
interpretazione autentica fornita dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145
(c.d. decreto «Destinazione Italia») poi convertito con Legge 21
febbraio 2014, n. 9.
Ora torno nuovamente sull'argomento.
Come è noto l'articolo 161, comma 7, L.F. recita:
Ora torno nuovamente sull'argomento.
Come è noto l'articolo 161, comma 7, L.F. recita:
«Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111.».
Il
decreto Destinazione Italia, al comma 3-quater
dell’articolo 11 aveva introdotto un'interpretazione autentica dell'art. 111, comma 2, L.F.:
“La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n.267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma.” (n.d.r. enfasi aggiunta).
Tale norma era stata vista con sfavore poiché il rischio della mancata apertura della procedura (di fatto) creava un forte disincentivo in capo a quei creditori (professionisti, banche e fornitori
strategici) i quali – temendo di non vedersi accordata
la prededuzione – erano ancor più restii a supportare l'imprenditore in crisi durante la fase preconcordataria.
Ebbene.
L'articolo 22, comma 7, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. «Decreto
Competitività»), poi convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 116,
abroga
la citata norma.
Un
plauso va a tale abrogazione che - mi auguro - dovrebbe dare "nuova linfa" ai concordati preventivi.
Mi
sia permessa, invece, una piccola nota polemica: negli ultimi anni assistiamo ad un tecnica legislativa (con decreti legge dai nomi più fantasiosi) sempre più arzigogolata tale da creare un coacèrvo di norme in cui è difficile
districarsi per gli stessi operatori del diritto.
Salvis
iuribus.