■ Mi presento: sono l'avvocato Luca Campana, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza. Esercito la professione di avvocato presso il Foro di Monza e Milano dal 2001.

■ Mi dedico principalmente al diritto civile, con peculiare approfondimento del diritto societario e fallimentare, oltre ad occuparmi di diritto commerciale, bancario, Real Estate e contratti d’impresa.

■ Perché questo blog ? La risposta è semplice: la condivisione è ricchezza intellettuale.

■ Qual è l'auspicio di questo blog ? Vorrei che i miei abstract (senza pretesa di esaustività) siano uno spunto di riflessione sulle novità legislative e giurisprudenziali che si presentano quotidianamente agli operatori del settore, nell’ottica di fornire contributi utili alla comprensione e, spero, alla soluzione dei problemi giuridici.

■ Ringrazio coloro i quali avranno la pazienza di leggere i miei articoli e vorranno condividerli. Vi invito a leggere con attenzione la privacy policy.

13 febbraio 2019

Codice della Crisi d'Impresa – art. 2486 c.c. (terza parte)

Questo è il quarto abstract per commentare, in pillole, le modifiche introdotte dal nuovo Codice della Crisi di Impresa al Titolo V e VI del Codice Civile.
Qui potete trovare la prima parte del mio commento all'art. 2486 c.c. e qui la seconda parte del commento.
Ora la novella dell'art. 2486 c.c. introduce una vera e propria presunzione legale del danno «... pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ...».
Inoltre la novella accredita il criterio del c.d. deficit fallimentare: «Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura ...».

A mio sommesso avviso, tale ultima modifica è troppo tranchant e mal scritta: non si capisce quali siano le «altre ragioni» impeditive della ricostruzione dei netti patrimoniali.
Il secondo comma in questione non prevede, neppure, una possibile quantificazione alternativa come, invece, indicato al primo comma dell'articolo ove almeno è «salva la prova di un diverso ammontare».
La differenza tra attivo e passivo fallimentare è una differenza che attiene a due grandezze che non sono collegabili automaticamente alla condotta illecita degli amministratori, potendo lo stato passivo ricomprendere posizioni debitorie anteriori al verificarsi dello stato di scioglimento ed essendo l'attivo fallimentare frutto anche della condotta (recuperatoria/liquidatoria) del curatore (così Trib. Milano, 23 settembre 2015, n.10652).
Il legislatore, nel pur giusto intento sanzionatorio volto al rispetto dell'art. 2214 e ss. c.c., avrebbe potuto prevedere l'applicazione del criterio del deficit fallimentare ove l'impossibilità di determinare i netti patrimoniali derivasse soltanto dalla mancata tenuta delle scritture contabili.
Invece ha previsto come cause impeditive anche le mere irregolarità o altri motivi (Ndr quali ?).
Il timore è che tali circostanze possano essere una “facile soluzione” per affermare l'impossibilità di determinare i netti patrimoniali, finendo così per penalizzare in modo eccessivo gli amministratori (anche in tema dell'onere della prova contraria).
Anche qui segnalo che le modifiche all'art. 2486 c.c. entreranno in vigore (secondo quanto disposto dall'art. 389) già il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto.

© copyright, all rights reserved