Come è noto il sindacato di voto è patto
parasociale con il quale alcuni soci si obbligano ex contractu
a concordare in modo preventivo le modalità di votazione
all'assemblea dei soci.
Il sindacato di blocco è parimenti un patto
parasociale con il quale alcuni soci si obbligano ex contractu a
porre preventivamente dei limiti alla circolazione delle azioni o
quote (i.e. clausole di Lock-up o di Put and call).
Il patto è a tempo determinato (talvolta
indeterminato) e lo scopo del sindacato di voto (o di blocco) risiede
nel dare un indirizzo unitario all'azione dei soci sindacati.
Qualora il patto sia stipulato tra i soci che,
complessivamente, detengano "la maggioranza", il sindacato
consente di stabilizzare l'indirizzo di condotta della società (o di
evitare scalate ostili), rendendo più rigida la Corporate
Governance e cristallizzando il gruppo di controllo.
Qualora il patto sia stipulato tra i soci di
minoranza, il sindacato consente una maggiore difesa dei comuni
interessi. Talvolta il patto è stipulato anche in funzione
degli assetti di Family Governance.
Tratterò in questa sede, per ragioni di brevità, del solo sindacato di voto.
Tratterò in questa sede, per ragioni di brevità, del solo sindacato di voto.
Spesso il patto sul sindacato di voto ha contenuti
assai complessi (si pensi alle regole interne di votazione da parte
dei soci sindacati) e sovente (per non dire sempre) è prevista una
clausola penale ex art. 1382 c.c. connessa all'inadempimento delle
obbligazioni contenute nel patto.
Inoltre la predeterminazione del risarcimento del
danno spesso è quantificata in una misura significativa (o
addirittura punitiva).
Il motivo di tale predeterminazione ingente è
palese: il sindacato di voto ha efficacia obbligatoria e non reale
tra i contraenti ed è inopponibile nei confronti della società o
nei confronti dei soci non aderenti al patto.
Pertanto il socio sindacato ben potrebbe votare in
assemblea in modo difforme rispetto al sindacato di voto, rendendosi
quindi inadempiente alle obbligazioni pattizie.
La presenza di una penale ingente è, dunque, volta
a “scoraggiare” possibili voti difformi o contrari al patto e
mira a ridurre i potenziali conflitti tra i pattisti e tra i soci e
la società (ad esempio in tema di conflitto di interesse ex art.
2373 c.c.).
Tuttavia tale predeterminazione del danno si scontra
- nella fase patologica della lite – con i problemi connessi alla
sua riduzione ex art. 1384 c.c. e certamente i tempi della giustizia
civile mal si conciliano con l'esigenza di stabilità e celerità
delle dinamiche societarie.
Gli operatori del diritto hanno quindi cercato di
individuare strumenti più efficaci per lo scopo prefissato, talvolta
prevedendo meccanismi complessi: (i) sindacato di voto e
contemporanea intestazione fiduciaria in cui il mandato fiduciario
sul voto è irrevocabile (poiché stipulato nell'interesse degli
aderenti ex. artr. 1723, comma 2, c.c.) o (ii) mandato congiunto con
girata dei titoli per procura.
Tali soluzioni presentano diversi aspetti critici
poiché talvolta esse sono censurate - nel vaglio giudiziale - di
elusività o di frode alla legge.
Pertanto, più frequentemente rispetto al passato,
si utilizza l'istituto del Trust nella forma del c.d. Voting
Trust (talvolta del Bare Trust o del Blind
Trust) in cui i soci conferiscono le proprie partecipazioni in
Trust, spogliandosi della titolarità delle stesse, secondo un Voting
Trust Agreement (in questa sede - per ragioni di sintesi - considero
per acquisite le nozioni dell'istituto).
Esso consente molteplici vantaggi.
In primo luogo si realizza il trasferimento della
titolarità delle partecipazioni così che il Trust non può
essere assimilato né alla interposizione di persona (o alla semplice
delega) né all'intestazione fiduciaria.
In secondo luogo si realizza il c.d. effetto
segregativo (si pensi ad esempio alle problematiche connesse alla
morte di un pattista nel sindacato di voto) che consente - a cascata
- di realizzare lo scopo prefissato dal Voting Trust: affidare
al Trustee l'obbligo di amministrare il voto in modo certo,
efficiente, flessibile e sicuro rispetto alla disciplina del
sindacato di voto.
Tale Trust non solo è meritevole di tutela ma non è
in conflitto con alcuna norma di ordine pubblico, assumendo - quindi
- piena liceità nel nostro ordinamento.
Naturalmente il Trust non è esente dalle norme
societarie sia in termini di durata (cfr. art. 2341 c.c. o 123
TUF) sia in tema di pubblicità e trasparenza di partecipazioni
rilevanti (cfr. art. 2341-ter c.c.; artt.120 e 122 TUF; comunicazione
CONSOB n.0066209/2013).
Certamente il Voting Trust (come ogni altro Trust) è
un "abito cucito su misura" rispetto alle singole esigenze
concrete ma ben si presta a sostituire il sindacato di voto poiché,
in ultima analisi, consente di mitigare (se non di evitare) possibili
conflitti interni dei pattisti o il loro inadempimento contrattuale.