L'art. 21 del Decreto Legge, 9 febbraio 2012, n. 5 (c.d. decreto semplificazioni) riscrive
la norma in tema di responsabilità solidale negli appalti tra
committente e appaltatore così come era originariamente prevista
dall'art. 29 del Decreto Legislativo, 10 settembre 2003, n. 276 (c.d.
legge Biagi).
Durante l'iter
parlamentare lo stesso articolo è stato modificato e – ove
confermato nella sua attuale formulazione - dovrebbe assumerebbe (le
novità sono evidenziate in grassetto) il seguente testo:
“Art.
29 Appalto
1.
Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo,
il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla
somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione
alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da
parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2.
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore
o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due
anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine
rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di
cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Ove
convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore,
il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella
prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio
dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la
responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione
esecutiva può essere intentata nei confronti del committente
imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione
del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere
sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in
giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di
lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui
quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente
imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può
esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato
secondo le regole generali.
3.
L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di
subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto
d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte
d'azienda.”
Si
tratta di rilevanti modifiche (sopratutto quelle contenute nel
secondo capoverso del 2° comma) che introducono, nel fattispecie in
esame, il beneficio (in favore del committente) della
preventiva escussione dell'appaltatore (o sub-appaltatore) ove lo
stesso committente sia convenuto in giudizio (insieme
all'appaltatore) per il pagamento dei trattamenti retributivi e delle
contribuzioni previdenziali dei lavorati in relazione al contratto di
appalto.
L'articolo
21 del decreto, inoltre, chiarisce (al 1° capoverso del secondo
comma) come detta solidarietà riguardi anche le quote di trattamento
di fine rapporto ed i premi assicurativi dovuti in relazione al
periodo di esecuzione del contratto di appalto.
Sui
primi, il Ministero aveva già chiarito che la responsabilità
solidale riguarda esclusivamente le quote “in relazione al periodo
di esecuzione del contratto di appalto” così evitando ogni diversa
interpretazione “volta ad addebitare al responsabile in solido
l'intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore
dell'appaltatore/subappaltatore che, durante il periodo di
svolgimento dell'appalto abbia maturato il diritto al trattamento”.
Sui
secondi (n.d.r. i premi assicurativi), è intervenuta la circolare 21
febbraio 2012 n.1275 dell'INAIL.
In
ogni caso resta esclusa ogni responsabilità solidale del committente
circa le sanzioni civili per le quali risponde solo il responsabile
dell’inadempimento.
Pertanto il complessivo assetto normativo – se così resterà in sede di conversione – prevede per il Committente (imprenditore o datore di lavoro):
Pertanto il complessivo assetto normativo – se così resterà in sede di conversione – prevede per il Committente (imprenditore o datore di lavoro):
1) una responsabilità solidale nei confronti di tutti gli appaltatori e sub appaltatori per tutti i trattamenti retributivi e contributivi (comprensivi delle quote di TFR e dei premi assicurativi) non corrisposti ai “lavoratori” relativamente al periodo di esecuzione del contratto di appalto e ciò senza alcun limite legato all'ammontare dell'appalto (cfr. art. 1676 c.c.).
2) l'esclusione dalle sanzioni civili per il mancato pagamento delle retribuzioni e/o contribuzioni imputabili al solo soggetto inadempiente;
3) l'assenza di meccanismi di esonero da tale solidarietà passiva salva la dimostrazione che detti crediti siano estranei alle prestazioni di lavoro rese nell'ambito del contratto d'appalto (o sub-appalto);
4) un termine di due anni dalla cessazione dell’appalto oltre il quale decade la solidarietà passiva;
4) un termine di due anni dalla cessazione dell’appalto oltre il quale decade la solidarietà passiva;
5) l'irrilevanza di un rapporto di credito nei confronti dell'appaltatore (o sub-appaltatore);
6) un beneficio di preventiva escussione (in sede di esecuzione forzata) nei confronti dell'appaltatore (o sub-appaltatore);
7) una azione di regresso nei confronti dell'appaltatore (sub-appaltatore) per le somme pagate.
Tale
norma non altera in alcun modo l'assetto normativo in materia di
responsabilità solidale tra appaltatore e sub-appaltatore (cfr.
articolo 35, comma 28, DL n. 223/2006) avuto riguardo alle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente, ai contributi previdenziali
e premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il
subappaltatore.
Tale “diversa” solidarietà – in estrema sintesi – esclude il committente tra i soggetti passivi e tutela creditori diversi dai lavoratori e cioè l'Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL ecc.
Inoltre detta solidarietà non ha alcun termine decadenziale (si applica, quindi, l'ordinario termine di prescrizione) ma concorre solo entro i limiti del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al sub-appaltatore.
Tornando all'art. 21 del decreto, restano da chiarire alcuni dubbi sulla portata dell'obbligo del committente di indicare beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi.
Tale prova (che avrà certamente un impatto sulla “dinamica” dei giudizi) è necessaria per eccepire il beneficio della preventiva escussione qualora il committente sia l'unico soggetto convenuto in giudizio.
Resta più che mai attuale la necessità di prevedere, negli appalti privati, specifiche clausole contrattuali che disciplinino modalità e termini di pagamento dei corrispettivi (tra committente e appaltatore e - “a cascata” - tra subcommittente e subappaltatore).
Detta esigenza è auspicabile (se non necessaria) per preventivamente dirimere (o mitigare) gli effetti della solidarietà passiva dettata dalla norma, dovendo – prodotti ex post gli effetti della norma - necessariamente coltivare l'azione di regresso nei confronti dell'appaltatore (o sub appaltatore).