La Corte di Cassazione - con sentenza del 5 marzo 2012 n. 3398 - si pronuncia sul tema della revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n.4 L.F. dell'ipoteca iscritta dall'Ufficio Esattoriale a seguito del titolo esecutivo "al ruolo" formato dall'Ufficio Finanziario (c.d. ipoteca esattoriale).
La questione - mi pare - non ha precedenti giurisprudenziali di legittimità e merita di essere esaminata.
Il ricorso per cassazione proposto da Equitalia censurava il decreto del Tribunale di Forlì il quale aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa Equitalia avverso il provvedimento del Giudice Delegato che aveva revocato l'ipoteca iscritta, equiparandola ad una ipoteca giudiziale (non consolidata) .
Il ricorrente denunziava la violazione di legge e il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'assimilare l'ipoteca in oggetto al genus dell'ipoteca giudiziale.
La questione - mi pare - non ha precedenti giurisprudenziali di legittimità e merita di essere esaminata.
Il ricorso per cassazione proposto da Equitalia censurava il decreto del Tribunale di Forlì il quale aveva rigettato l'opposizione proposta dalla stessa Equitalia avverso il provvedimento del Giudice Delegato che aveva revocato l'ipoteca iscritta, equiparandola ad una ipoteca giudiziale (non consolidata) .
Il ricorrente denunziava la violazione di legge e il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nell'assimilare l'ipoteca in oggetto al genus dell'ipoteca giudiziale.
La stessa ipoteca doveva essere equiparata ad una ipoteca legale (poiché il titolo trae fondamento dalla legge) con esclusione, quindi, della sua revocabilità ex art. 67 L.F.
La Suprema Corte accoglie il ricorso, affermando che l'ipoteca in parola non è una ipoteca giudiziale poiché l'art. 2818 c.c. individua il titolo per l'iscrizione in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto.
Tale non è l'ipoteca iscritta ex art. 77 D.P.R. n.602 del 1973 poiché si tratta di un titolo amministrativo (autosufficiente ed autonomo) non assimilabile o qualificabile a titoli di cui al dettato codicistico tanto più se si considera - aggiunge la Corte - che la formazione del titolo stesso non necessita né di un contraddittorio preventivo né di un vaglio successivo da parte dell'autorità giudiziaria.
D'altra parte la Corte si spinge oltre e ritiene che la stessa garanzia non abbia neppure la natura di ipoteca legale poiché in base all'art. 2817 c.c. quest'ultima è automaticamente iscritta senza necessità di una attivazione del creditore.
Inoltre l'ipoteca legale presuppone l'esistenza di un pregresso atto negoziale il cui adempimento è garantito dalla norma codicista in parola, il che non è nella fattispecie oggetto di ricorso.
Ebbene. La Suprema Corte nega la natura sia giudiziale sia legale della c.d. ipoteca esattoriale del concessionario, così ritenendola (ovviamente) non revocabile secondo il disposto dell'art. 67, comma 1, n.4 L.F.
Pare a chi scrive che la questione sulla natura (N.d.R. quartum genus ?) dell'ipoteca in parola non sia risolta così non eliminando i dubbi (avvertiti nella dottrina e nella giurisprudenza di merito) sulla sua collocazione.
Infatti l'ipoteca esattoriale trova la sua fonte nella legge anche se si tratta di un atto dotato di efficacia esecutiva (e collocato nell'ambito del procedimento di espropriazione) così avvicinandosi alle ipoteche giudiziali (cfr. Sorrentino, “Ipoteca esattoriale e difesa del contribuente”, Fisco, 2010, 4, 525).
La Suprema Corte accoglie il ricorso, affermando che l'ipoteca in parola non è una ipoteca giudiziale poiché l'art. 2818 c.c. individua il titolo per l'iscrizione in una sentenza o in altro provvedimento giudiziale cui la legge riconosce tale effetto.
Tale non è l'ipoteca iscritta ex art. 77 D.P.R. n.602 del 1973 poiché si tratta di un titolo amministrativo (autosufficiente ed autonomo) non assimilabile o qualificabile a titoli di cui al dettato codicistico tanto più se si considera - aggiunge la Corte - che la formazione del titolo stesso non necessita né di un contraddittorio preventivo né di un vaglio successivo da parte dell'autorità giudiziaria.
D'altra parte la Corte si spinge oltre e ritiene che la stessa garanzia non abbia neppure la natura di ipoteca legale poiché in base all'art. 2817 c.c. quest'ultima è automaticamente iscritta senza necessità di una attivazione del creditore.
Inoltre l'ipoteca legale presuppone l'esistenza di un pregresso atto negoziale il cui adempimento è garantito dalla norma codicista in parola, il che non è nella fattispecie oggetto di ricorso.
Ebbene. La Suprema Corte nega la natura sia giudiziale sia legale della c.d. ipoteca esattoriale del concessionario, così ritenendola (ovviamente) non revocabile secondo il disposto dell'art. 67, comma 1, n.4 L.F.
Pare a chi scrive che la questione sulla natura (N.d.R. quartum genus ?) dell'ipoteca in parola non sia risolta così non eliminando i dubbi (avvertiti nella dottrina e nella giurisprudenza di merito) sulla sua collocazione.
Infatti l'ipoteca esattoriale trova la sua fonte nella legge anche se si tratta di un atto dotato di efficacia esecutiva (e collocato nell'ambito del procedimento di espropriazione) così avvicinandosi alle ipoteche giudiziali (cfr. Sorrentino, “Ipoteca esattoriale e difesa del contribuente”, Fisco, 2010, 4, 525).