07 gennaio 2013

Decreto Sviluppo e deducibilità delle perdite sul credito

L’art. 101, comma 5, del TUIR (DPR 22.12.1986, n. 917) norma le regole per le c.d. perdite su crediti, stabilendo che esse siano deducibili qualora vi siano elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Nel corso degli anni si è formata una giurisprudenza di merito su cosa fossero gli elementi «certi e precisi» della «perdita sul credito» e la sua deduzione.


Senza entrare nel merito delle singole pronunce, si tratta di crediti la cui soddisfazione è vanificata da procedure esecutive infruttuose ovvero di crediti che non è  – con tutta evidenza – conveniente il recupero forzoso, data l’esiguità del credito stesso.
L’articolo (nel testo previgente) non indicava nè il concetto di esiguità nè il concetto di convenienza, lasciando al creditore la discrezionalità nel rinunciare all’escussione del debitore.
L’articolo 33, comma 4, del c.d. Decreto Sviluppo modifica la deducibilità delle perdite sui crediti, novellando il comma 5 dell’art. 101 del TUIR
In grassetto le novità
“Art. 101 – Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
[...]
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e’ assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entita’ quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di piu’ rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e’ prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.

Giova sottolineare due novità rilevanti:
1) in base al comma 5 dell’art. 101 del TUIR (novellato), le perdite sui crediti sono ora deducibili anche per l’accordo di ristrutturazione ex art.182-bis L.F., procedura endoconcorsuale che prima non era citata nella norma; tale previsioni costituisce certamente un strumento in più per la buona riuscita del piano stesso.

Tuttavia dette perdite (pari alla differenza tra il valore nominale del credito e quanto incassato per effetto dell’accordo) sono deducibili dalla data del decreto di omologazione da parte del Tribunale.

Invece ai fini IVA la possibilità per il creditore di emettere la nota di credito ex art. 26, D.P.R. n. 633/72, è tuttora incerta in base a quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare 17.04.2000, n. 77/E.
Sul punto, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del Ministero.

2) In base al nuovo testo dell’art. 101, gli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità delle perdite in questione sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento.

Il credito – precisa la norma – si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore ad € 5.000 per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore ad € 2.500 per le altre imprese.

Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Si tratta, all’evidenza, di importanti chiarimenti utili nei rapporti commerciali e d’impresa.