L’art. 101, comma 5, del TUIR (DPR 22.12.1986, n. 917) norma le
regole per le c.d. perdite su crediti, stabilendo che esse siano
deducibili qualora vi siano elementi certi e precisi e, in ogni caso, se
il debitore sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Nel corso degli anni si è formata una giurisprudenza
di merito su cosa fossero gli elementi «certi e precisi» della «perdita
sul credito» e la sua deduzione.
Senza entrare nel merito delle singole pronunce, si tratta di crediti la cui soddisfazione è vanificata da procedure esecutive infruttuose ovvero di crediti che non è – con tutta evidenza – conveniente il recupero forzoso, data l’esiguità del credito stesso.
Senza entrare nel merito delle singole pronunce, si tratta di crediti la cui soddisfazione è vanificata da procedure esecutive infruttuose ovvero di crediti che non è – con tutta evidenza – conveniente il recupero forzoso, data l’esiguità del credito stesso.
L’articolo (nel testo previgente) non indicava nè il
concetto di esiguità nè il concetto di convenienza, lasciando al
creditore la discrezionalità nel rinunciare all’escussione del debitore.
L’articolo 33, comma 4, del c.d. Decreto Sviluppo modifica la
deducibilità delle perdite sui crediti, novellando il comma 5 dell’art.
101 del TUIR
In grassetto le novità
“Art. 101 – Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
[...]
5. Le perdite di beni di cui al comma 1,
commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso,
per le perdite su crediti, se il debitore e’ assoggettato a procedure
concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera
assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza
dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione
dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli
elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia
di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di
pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta
entita’ quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le
imprese di piu’ rilevante dimensione di cui all’articolo 27, comma 10,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a
2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono
inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e’ prescritto.
Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli elementi certi e
precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal
bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.
Giova sottolineare due novità rilevanti:
1) in base al comma 5 dell’art. 101 del TUIR (novellato), le perdite sui crediti sono ora deducibili anche
per l’accordo di ristrutturazione ex art.182-bis L.F., procedura
endoconcorsuale che prima non era citata nella norma; tale previsioni
costituisce certamente un strumento in più per la buona riuscita del
piano stesso.
Tuttavia dette perdite (pari alla differenza tra il valore nominale
del credito e quanto incassato per effetto dell’accordo) sono deducibili
dalla data del decreto di omologazione da parte del Tribunale.
Invece ai fini IVA la possibilità per il creditore di emettere la
nota di credito ex art. 26, D.P.R. n. 633/72, è tuttora incerta in base a
quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare 17.04.2000,
n. 77/E.
Sul punto, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del Ministero.
Sul punto, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore del Ministero.
2) In base al nuovo testo dell’art. 101, gli elementi certi e precisi
che consentono la deducibilità delle perdite in questione sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento.
Il credito – precisa la norma – si considera di modesta entità quando
ammonta ad un importo non superiore ad € 5.000 per le imprese di più
rilevante dimensione e non superiore ad € 2.500 per le altre imprese.
Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.
Si tratta, all’evidenza, di importanti chiarimenti utili nei rapporti commerciali e d’impresa.