Segnalo l'interessante ordinanza n. 2096 del 30 gennaio 2014 di rimessione ex art. 374 c.p.c. al Primo Presidente da parte della II Sezione Civile della Corte di Cassazione affinchè le Sezioni Unite si pronuncino sul quesito dedotto nel primo motivo del ricorso che, per comodità, riporto nel punto saliente:
"dica la S.C. se la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ai sensi dell'art. 2932 c.c. è diversa dalla domanda di accertamento del trasferimento della proprietà per petitum e causa petendi e se, quindi, la modifica della domanda dall'una all'altra costituisce mera emendatio libelli o vera e propria mutatio libelli.".
In altri termini il mutamento della domanda ex art. 2932 c.c. dedotta con l'atto di citazione - e poi riformulata in corso di causa quale domanda di accertamento del trasferimento del bene - è consentito in quanto rientra nella semplice specificazione della domanda originaria (e come tale ammissibile) ovvero costituisce una vera e propria modifica (vietata) poichè deduce altro petitum (e altra causa petendi) ?
L'ordinanza interlocutoria da conto del noto contrasto di orientamenti che riporto, per sintesi, qui di seguito:
Un primo orientamento - più risalente nel tempo - aveva ritenuto che tale "modifica" della domanda costituisse una specificazione dell'originario thema decidendum: Cassazione Civile, sez. II, 6 novembre 1991, n. 11840, Cassazione Civile, sez. II, 29 dicembre 1999 n.14643 e Cassazione Civile, sez. II, 30 maggio 2001, n.7383.
Un secondo orientamento (consolidato) riteneva tale modifica vietata in quanto la domanda mutava sia nel petitum sia nella causa petendi: Cassazione Civile, S.U., 5 marzo 1996 n. 1731; Cassazione Civile, Sez. II, 12 novembre 2002, n.15859; Cassazione Civile, Sez. II, 12 settembre 2003, n.13420, Cassazione Civile, Sez. I, 25 gennaio
2008, n. 1740; Cassazione Civile, sez. II, 9 novembre 2009, n.23708; Cassazione Civile, Sez. II, 8 febbraio 2010 n. 2723 e Cassazione Civile, sez. II, 17 maggio 2010, n.12039.
Recentemente la Corte di Cassazione, sez. VI, con ordinanza n.20177 del 3 settembre 2013, ha ritenuto di aderire - sia pure prudenzialmente - al precedente principio enunciato dalla citata sentenza n.7383/2001, secondo cui "Ove l'attore abbia chiesto con l'atto di citazione
una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. sulla base di
una scrittura privata da lui erroneamente qualificata come
preliminare di vendita immobiliare, costituisce mera "emendatio
libelli", consentita anche in appello, la richiesta di una pronuncia
dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo
immobile, oggetto del contratto qualificato come contratto
definitivo di compravendita, trattandosi di semplice
specificazione della pretesa originaria restando il "thema
decidendum" circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno
strumento giuridico idoneo al trasferimento di proprietà e rimanendo
così identico, nella sostanza, il bene effettivamente richiesto
ed identica la "causa petendi" costituita dal contratto del quale
viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una
diversa qualificazione giuridica".
Ebbene. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza qui in commento, ha deciso di rimettere la questione alle Sezioni Unite (udienza del gennaio 2015) per comporre il contrasto che - per gli addetti ai lavori - non è di poco conto viste le conseguenze di rito nell'aderire alla tesi permissiva o a quella restrittiva.