Segnalo l'interessante ordinanza del 22 dicembre 2014 emessa dal Tribunale di Monza sul tema della segnalazione nella
Centrale dei Rischi in caso di concordato preventivo.
Come è noto le vigenti disposizioni segnaletiche
delle attività finanziarie deteriorate (c.d. non-performing
exposures secondo la classificazione della BCE), dettano una
ripartizione in Sofferenze e Inadempienze probabili (c.d. Unlikely
to pay vale a dire la vecchia definizione di “partita
incagliata”).
La circolare di Banca d'Italia n.272 titolata
"Matrice dei conti" (7° aggiornamento) alla sezione n.2
“Qualità del credito” (pag. B.6) stabilisce che:
Le sofferenze sono “... il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.”.
Le inadempienze probabili sono costituite da crediti per i quali - secondo il giudizio della banca - vi sia “... l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle proprie obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi scaduti e non pagati.”.
Sul tema del ricorso per concordato preventivo ex
art. 161 L.F. (c.d. concordato in bianco) e concordato con continuità
aziendale ex art. 186-bis LF, la citata circolare di Banca d'Italia
dispone che il complesso delle esposizioni vada segnalato tra le
inadempienze probabili dalla data di presentazione del ricorso
e sino a quando non sia nota l'evoluzione della procedura (i.e.
accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. o concordato in continuità).
Banca d'Italia, con comunicazione del 7 febbraio
2014 (pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n.2/2014), conferma che
- di fronte a tali nuovi istituti endo-fallimentari - il presupposto
dello "stato di crisi" non muta sicché (i) rientrano tra
le sofferenze le esposizioni nei confronti di un soggetto in
stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in
situazioni sostanzialmente equiparabili mentre (ii) rientrano tra
le inadempienze probabili le esposizioni nei confronti di un
soggetto in temporanea difficoltà obiettiva (che sia prevedibile sia
rimossa in congruo periodo di tempo) quali il concordato in bianco
(che sfoci poi nell'accordo di ristrutturazione o nel concordato in
continuità) ovvero nella domanda di concordato in
continuità (poi omologato).
La ragione di tale classificazione, assume la Banca
d'Italia, risiede nell'incertezza sulle modalità di risoluzione
della crisi (al deposito del ricorso) e di prudenza al fine di non
frapporre ostacoli al processo di risanamento del debitore.
In tale caso, qualora il ricorso per concordato in
bianco si trasformi in un accordo di ristrutturazione l'esposizione
va ricondotta tra quelle “ristrutturate” mentre nel concordato
con continuità la classificazione delle esposizioni varia - ad
esempio in tema di cessione dell'azienda è rilevante se la
cessionaria sia estranea (o meno) al gruppo economico e abbia a sua
volta una esposizione di sofferenza o incaglio - ma segue sempre le
regole segnaletiche e di bilancio (esposizione ristrutturata o deteriorata).
In ogni caso l'intermediario (nella sua libera
autonomia) può (anzi deve) valutare se ricorrano nuovi elementi
obiettivi che inducano a classificare l'esposizione del debitore (che accede alle procedure in commento) nell'ambito delle sofferenze
ovvero mantenere la classificazione dell'esposizione già in sofferenza al
momento della presentazione della domanda di concordato in bianco o
in continuità.