11 marzo 2015

Concordato preventivo - Incaglio e Sofferenza - Centrale Rischi

Segnalo l'interessante ordinanza del 22 dicembre 2014 emessa dal Tribunale di Monza sul tema della segnalazione nella Centrale dei Rischi in caso di concordato preventivo.

Come è noto le vigenti disposizioni segnaletiche delle attività finanziarie deteriorate (c.d. non-performing exposures secondo la classificazione della BCE), dettano una ripartizione in Sofferenze e Inadempienze probabili (c.d. Unlikely to pay vale a dire la vecchia definizione di “partita incagliata”).


La circolare di Banca d'Italia n.272 titolata "Matrice dei conti" (7° aggiornamento) alla sezione n.2 “Qualità del credito” (pag. B.6) stabilisce che:
Le sofferenze sono “... il complesso delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla banca.”.
Le inadempienze probabili sono costituite da crediti per i quali - secondo il giudizio della banca - vi sia “... l'improbabilità che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (in linea capitale e/o interessi) alle proprie obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi scaduti e non pagati.”.
Sul tema del ricorso per concordato preventivo ex art. 161 L.F. (c.d. concordato in bianco) e concordato con continuità aziendale ex art. 186-bis LF, la citata circolare di Banca d'Italia dispone che il complesso delle esposizioni vada segnalato tra le inadempienze probabili dalla data di presentazione del ricorso e sino a quando non sia nota l'evoluzione della procedura (i.e. accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. o concordato in continuità).

Banca d'Italia, con comunicazione del 7 febbraio 2014 (pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n.2/2014), conferma che - di fronte a tali nuovi istituti endo-fallimentari - il presupposto dello "stato di crisi" non muta sicché (i) rientrano tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili mentre (ii) rientrano tra le inadempienze probabili le esposizioni nei confronti di un soggetto in temporanea difficoltà obiettiva (che sia prevedibile sia rimossa in congruo periodo di tempo) quali il concordato in bianco (che sfoci poi nell'accordo di ristrutturazione o nel concordato in continuità) ovvero nella domanda di concordato in continuità (poi omologato).

La ragione di tale classificazione, assume la Banca d'Italia, risiede nell'incertezza sulle modalità di risoluzione della crisi (al deposito del ricorso) e di prudenza al fine di non frapporre ostacoli al processo di risanamento del debitore.

In tale caso, qualora il ricorso per concordato in bianco si trasformi in un accordo di ristrutturazione l'esposizione va ricondotta tra quelle “ristrutturate” mentre nel concordato con continuità la classificazione delle esposizioni varia - ad esempio in tema di cessione dell'azienda è rilevante se la cessionaria sia estranea (o meno) al gruppo economico  e abbia a sua volta una esposizione di sofferenza o incaglio - ma segue sempre le regole segnaletiche e di bilancio (esposizione ristrutturata o deteriorata).

In ogni caso l'intermediario (nella sua libera autonomia) può (anzi deve) valutare se ricorrano nuovi elementi obiettivi che inducano a classificare l'esposizione del debitore (che accede alle procedure in commento) nell'ambito delle sofferenze ovvero mantenere la classificazione dell'esposizione già in sofferenza al momento della presentazione della domanda di concordato in bianco o in continuità.

L'ordinanza del Tribunale di Monza sopra citata richiama le ultime ultime considerazioni svolte e si presenta ben motivata.