23 dicembre 2011

Concordato Preventivo - parere negativo Commissario Giudiziale - Omologazione

Il caso, approdato alla Suprema Corte, è il seguente: il Tribunale di Cosenza (e poi la Corte di Appello di Cosenza) ha rigettato l'omologazione di un concordato preventivo con cessione dei beni ancorché lo stesso fosse stato approvato a maggioranza dei creditori e ciò sulla base del solo parere negativo del Commissario Giudiziale sulla fattibilità della proposta concordataria nei termini  prospettati dalla ricorrente.

Il presupposto - da cui muove sia il tribunale di merito sia il tribunale di seconde cure - è che la fattibilità del piano costituisca condizione per l'ammissibilità della proposta stessa e, come tale, lo stesso piano è oggetto di vaglio del Tribunale in sede di omologazione anche in assenza di opposizione dei creditori.


La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo - con un ragionamento che ritengo condivisibile - che il requisito della fattibilità del piano non si identifica con la possibilità di prevedere l'effettivo soddisfacimento della percentuale dei crediti indicati nella proposta concordataria e che la fattibilità stessa (attestata dal professionista ex art. 161 LF) non può essere messa in discussione nel giudizio di omologazione se non si dimostri la falsità o l'erroneità dei dati sulla quale si basa.

Il ricorso è stato esaminato dalla Prima Sezione (Presidente dott. U. Vitrone, Relatore dott. R. Rordorf).


La Corte da atto che il proprio orientamento prevalente esclude la sindacabilità del merito della proposta concordataria (e quindi l'esame della fattibilità del piano) salvo che un creditore legittimato possa proporre opposizione per sollecitare detto vaglio (cfr. Cass. Civ. n.21860/2010, Cass. Civ. n.3274/2011, Cass. Civ. n.13817/2011). 

Tale orientamento giurisprudenziale - si legge nell'ordinanza - si fonda sulla considerazione che l'adesione espressa dai creditori sia il momento decisivo in cui si possa giudicare la fattibilità del piano e - ove il Tribunale non espliciti illiceità o nullità della proposta - l'adesione stessa sottragga al Tribunale (anche in presenza di un parere negativo del Commissario Giudiziale) ogni residuo ruolo di controllo sulla fattibilità del piano stesso.

La Corte da conto di una recente pronuncia (la n. 18864/2011) ove la stessa Suprema Corte si era espressa in termini parzialmente diversi, ridimensionando la valenza contrattuale dell'adesione dei creditori e confermando il ruolo di controllo anche sostanziale del Tribunale.
(N.d.R. Per la verità detta ultima sentenza - e l'ordinanza che si commenta ne da atto - affrontava il tema della nullità assoluta (per impossibilità dell'oggetto) della proposta concordataria.).

Il punto più interessante dell'ordinanza in commento è il seguente: la Corte della Prima Sezione si chiede se l'indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori contenuta nel piano assuma rilevanza nell'economia della proposta e se l'eventuale non fattibilità del piano (aggiungo in termini numerici) si traduca nell'impossibilità dell'oggetto del concordato e, per riflesso, in che termini (e con quale ampiezza) il Tribunale possa sindacare il requisito della fattibilità del piano.

La Corte conclude ritenendo opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per valutare che il ricorso sia sottoposto all'esame delle Sezioni Unite.

L'ordinanza interlocutoria n. 27063 del 15 dicembre 2011 è rinvenibile sul sito della Corte di Cassazione al seguente link.

Auspico che sulla questione - data la sua rilevanza nella gran parte dei concordato preventivi con cessione dei beni - la Suprema Corte (nella sua funzione omofilattica) risolva le incertezze così da porre gli operatori del diritto nelle condizioni di correttamente operare.