Stiamo assistendo, nell'ultimo anno, ad una accelerazione sul tema della riforma degli ordini professionali.
Tale questione - da sempre oggetto di vivacissimi dibattiti - sembrerebbe (il condizionale è d'obbligo) essere giunta al traguardo o, meglio, avere una deadline e cioè il 13 agosto 2012.
Entro tale data, infatti, gli ordinamenti professionali dovranno emanare nuovi regolamenti che assicurino che l'esercizio dell'attività risponda
ai principi di libera concorrenza.
Veniamo al dato normativo che - in una vera e propria opera di collage - vi riporto qui di seguito (le fonti sono citate nelle note):
Art. 3 (Abrogazione delle indebite
restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle
attività economiche)[1]
[omissis]
Comma 5. Fermo restando l'esame di
Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso
alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono
garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai
principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei
professionisti su tutto il territorio nazionale, alla
differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva
possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia
informazione relativamente ai servizi offerti. Con
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli
ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i
seguenti principi:[2]
a) l'accesso alla professione è libero
e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e
sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di
legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una
certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa
area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a
ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione
diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio
dell'attività in forma societaria, della sede legale della società
professionale;
b) previsione dell'obbligo per il
professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli
nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione
dell'obbligo di formazione continua determina un illecito
disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
c) la disciplina del tirocinio per
l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che
garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il
suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto
un equo compenso di natura indennità, commisurato al suo concreto
apporto. La durata del tirocinio non potrà essere
complessivamente superiore a diciotto mesi [3] e potrà
essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro
stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il
conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale
o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si
applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la
normativa vigente;
d) il compenso spettante al
professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento
dell'incarico professionale prendendo come riferimento le
tariffe professionali. è ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.[2]
Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio
di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della
complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili
circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla
conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione
consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico,
in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in
cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si
applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro
della Giustizia;
e) a tutela del cliente, il
professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il
professionista deve rendere noti al cliente, al momento
dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata
per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le
condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente
comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti,
dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
f) gli ordinamenti professionali
dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale,
diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono
specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni
disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di
consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è
incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina
nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non
si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata
la normativa vigente;
g) la pubblicità informativa, con ogni
mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le
specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura
dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le
informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non
devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
5-bis.
Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con
effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui
al comma 5 [2]
e,
in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.[3]
[1]
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (c.d. Manovra bis 2011);
[2]
modifiche introdotte dall'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n.
183 (c.d. Legge di stabilità
2012);
[3]
modificazioni introdotte dall'art. 33 del Decreto Legge 6 dicembre
2011 n. 201 (c.d. decreto “Salva Italia”)
Vediamo le principali novità.
1) Fermo restano l'esame di Stato per poter esercitare la professione, si mette in risalto la libera concorrenza rinviando - però - ad un D.P.R. la sua effettiva attuazione.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento -o comunque entro il 13 agosto 2012 - le norme sugli ordinamenti professionali saranno abrogate.
(N.d.R. cosa succederà - in assenza di una regolamentazione - dopo il 12 agosto 2012 ?)
2) La durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi.
3) Sono abolite le tariffe professionali e, al conferimento dell'incarico, il professionista e il cliente dovranno pattuire per iscritto la quantificazione del compenso.
4) Il professionista deve stipulare idonea polizza professionale e indicarne gli estremi all'atto del conferimento dell'incarico.
5) Il professionista potrà farsi pubblicità purché le informazioni siano trasparenti, veritiere e corrette.
Un'altra importante novità è contenuta nell'art. 10 della c.d. Legge di Stabilità che ha, in parte, modificato l'articolo 3 della c.d. Manovra Bis (vedi sopra) ma, nei commi 3-11, ha introdotto la possibilità di costituire società tra professionisti.
Veniamo al dato normativo:
Art.
10. (Riforma degli ordini professionali e società tra
professionisti)
[comma 1 e 2
omissis]*
3. È consentita
la costituzione di società per l’esercizio di attività
professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono
assumere la qualifica di società tra professionisti le società il
cui atto costitutivo preveda:
a)
l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da
parte dei soci;
b)
l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti
ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei
cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in
possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di
investimento;
c)
criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico
professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in
possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione
professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia
compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il
nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
all’utente;
d)
le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato
cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
5. La
denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere
l’indicazione di società tra professionisti.
6. La
partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione
ad altra società tra professionisti.
7. I
professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice
deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta
al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta.
8. La società
tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di
più attività professionali.
9. Restano salvi
i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
10. Ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della
presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le
materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c),
6 e 7.
11. La legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.
[comma
12 omissis]*
* vedi
testo modificato e inserito nell'art. 3, comma 5, della Manovra Bis
Si tratta di una svolta epocale poiché la norma prevede la costituzione di vere e proprie società così come previste nel nostro codice civile e quindi società di persone o capitali (ad es. SRL unipersonali ove il socio è il professionista iscritto all'ordine di appartenenza).
E' prevista la possibilità di società anche interprofessionali e con la presenza di soci anche non iscritti agli ordini professionali purché di puro capitale (investitori) o, limitatamente, a prestazioni tecniche.
La società dovrà comunque avere quale oggetto l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale.
Numerose sono le questioni da chiarire soprattutto sul fronte fiscale.
Ne elenco alcune: la società potrà operare con la ritenuta d'acconto ? (N.d.R. credo che la risposta sia affermativa dato che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.118/e del 2003, già lo ammetteva).
Il regime della Trasparenza previsto dal TUIR sarà applicabile nella società tra professionisti ?
La società tra professionisti potrà essere soggetta alle procedure concorsuali al pari delle "comuni" società ?
Non resta che aspettare i futuri chiarimenti e l'emanazione del regolamento del Ministro della Giustizia (cfr. comma 10 dell'articolo in questione).