La Corte di Cassazione con le sentenze n. 22931 e 22932 del 4 novembre 2011 (il testo integrale è reperibile qui)
interviene, per la prima volta, sulla questione della obbligatorietà o
facoltà di proporre la transazione fiscale nel concordato preventivo e
sulla falcidia dell'IVA.
La Suprema Corte opta per la facoltà della transazione fiscale.
Si legge nel testo della sentenza: "Decisivo è in proposito il disposto dell’art. 184 l. fall., laddove, enunciando gli effetti del concordato, sancisce che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. La tassatività della disposizione, e quindi l’affermazione del principio secondo il quale l’assetto dei crediti (inteso quale definizione della percentuale di pagamento o delle modalità alternative di soddisfacimento) quale emerge dalla proposta omologata obbliga tutti i creditori indipendentemente non solo dal loro voto favorevole o contrario ma dalla stessa loro partecipazione al procedimento, porta ad escludere la possibilità di un particolare statuto per il fisco, non essendo revocabile in dubbio che un’eccezione al principio, se voluta e per le conseguenze pratiche che comporta, sarebbe stata espressamente inserita dal legislatore in occasione della formulazione della disposizione dedicata alla materia."
Per converso nella stesse sentenze la Corte esclude la possibilità di falcidia dell'IVA in quanto l'art. 182-ter LF prevede per l’imposta esclusivamente la dilazione del pagamenti qualunque sia l’opzione del creditore nel concordato e ciò poichè - si legge nelle motivazioni - "... non si tratta di norma processuale come tale connessa allo specifico procedimento di transazione fiscale, ma di norma sostanziale in quanto attiene al trattamento dei crediti nell’ambito dell’esecuzione concorsuale dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di crisi.".
La Suprema Corte opta per la facoltà della transazione fiscale.
Si legge nel testo della sentenza: "Decisivo è in proposito il disposto dell’art. 184 l. fall., laddove, enunciando gli effetti del concordato, sancisce che “Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato. La tassatività della disposizione, e quindi l’affermazione del principio secondo il quale l’assetto dei crediti (inteso quale definizione della percentuale di pagamento o delle modalità alternative di soddisfacimento) quale emerge dalla proposta omologata obbliga tutti i creditori indipendentemente non solo dal loro voto favorevole o contrario ma dalla stessa loro partecipazione al procedimento, porta ad escludere la possibilità di un particolare statuto per il fisco, non essendo revocabile in dubbio che un’eccezione al principio, se voluta e per le conseguenze pratiche che comporta, sarebbe stata espressamente inserita dal legislatore in occasione della formulazione della disposizione dedicata alla materia."
Per converso nella stesse sentenze la Corte esclude la possibilità di falcidia dell'IVA in quanto l'art. 182-ter LF prevede per l’imposta esclusivamente la dilazione del pagamenti qualunque sia l’opzione del creditore nel concordato e ciò poichè - si legge nelle motivazioni - "... non si tratta di norma processuale come tale connessa allo specifico procedimento di transazione fiscale, ma di norma sostanziale in quanto attiene al trattamento dei crediti nell’ambito dell’esecuzione concorsuale dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura di crisi.".