Come
è noto la sospensione dei termini processuali nel c.d. periodo
feriale è regolata dalla L. 7 ottobre 1969 n. 742 ove, all’art. 1,
comma 1, prevede la sospensione del decorso dei termini dal 1° di
agosto al 15 settembre di ciascun anno, termini che riprendono a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Giova
ricordare, sul tema, la sentenza della Corte di Cassazione la quale
ha statuito che “... attesa
la ricostruzione del sistema normativo, nel senso di adeguare la
lettura della disposizione di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742 al principio costituzionale di effettività della tutela
giurisdizionale, deve escludersi che la portata della nozione di
"termini processuali" sia da limitare all'ambito del
compimento degli atti successivi all'introduzione del processo,
dovendo, invece, ricomprendere anche il ristretto termine iniziale
entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la
proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela
del diritto che si assume leso.” (Cassazione
Civile, 11 novembre 2011, n. 23638).
In
materia concorsuale il tema è trattato dall'art. 92, comma 1, del
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'art. 3, comma 1, della Legge, 7
ottobre 1969, n. 742 ove si esclude il regime della sospensione dei
termini per le cause “... relative
alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti
...”.
Inoltre
l'art. 36-bis L.F. (introdotto dall’art. 33 D.Lgs n. 5 del
2006) stabilisce la non soggezione al periodo feriale dei (aggiungo
soli) termini processuali di cui agli articoli 26 e 36 L.F.
Siffatto
impianto ha portato (anche recentemente) la giurisprudenza di
legittimità ad affermare, con un ragionamento logico-giuridico “a
contrario”, che i procedimenti trattati durante il periodo feriale,
sono unicamente quei processi regolati dalle sopracitate norme
(ovvero procedimenti che fanno espresso rinvio agli articoli 26 e 36
L.F quali – ad esempio - gli artt. 37, 119, 129 e 131 L.F.).
Tutti
gli altri termini processuali dettati in altre procedimenti
endo-fallimentari sono assoggettati alla sospensione feriale stante,
altresì, la tassatività delle procedure indicate nell'art.3 della
legge 742/1969.
La
sospensione si applica quindi ai termini
di deposito delle domande di ammissione al passivo, sia tempestive di
cui all'art. 16, primo comma, n.5 e art. 93 L.F. (cfr. Cassazione
Civile, 24 luglio 2012, n.12960) sia
tardive di cui all'art. 101 L.F. (cfr. Cassazione
Civile, 3 dicembre 2012, n. 21596) nonché
al termine per la fissazione dell'udienza di verifica (art. 16, primo
comma, n.4 L.F.).
Sulle
controversie endo-fallimentari che trattano della materia di lavoro
(cfr. Cassazione Sez. Un. Civili , 24 novembre 2009, n. 24665)
dedicherò un successivo abstract, venendo
a mente l'ultimo capoverso dell'art. 3 della Legge, 7 ottobre 1969,
n. 742 che esclude l'applicazione del periodo feriale per “...
controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di
procedura civile.”.
La
sospensione feriale dei termini si applica anche al termine di cui
all'art.181 L.F. (cfr. Cassazione Civile, 4 febbraio 2009, n.2706)
nonché al termine di cui all'art. 181-bis, comma 4, L.F. (cfr.
Tribunale Mantova, decreto del 20 settembre 2012, su www.ilcaso.it).
Un
tema di grande attualità è l'applicazione (o meno) della
sospensione feriale al termine di cui all'art.161,
comma 6, L.F. (termine per i c.d. concordati in bianco)
A
mio giudizio il termine è di natura processuale poiché dettato dal
Giudice e attinente ad un procedimento e non vi è ragione
logico-giuridica – quindi – per escluderlo dall'applicazione
della sospensione feriale.
Ad
oggi qualche tribunale di merito si è già espresso: il Tribunale di
Pescara (decreto del 7 maggio 2013 su www.ilcaso.it)
e il Tribunale di Roma (decreto 3 luglio 2013 su www.ilcaso.it)
hanno applicato (correttamente, a mio giudizio) la sospensione.