24 luglio 2013

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Termini processuali e sospensione nel periodo feriale

Come è noto la sospensione dei termini processuali nel c.d. periodo feriale è regolata dalla L. 7 ottobre 1969 n. 742 ove, all’art. 1, comma 1, prevede la sospensione del decorso dei termini dal 1° di agosto al 15 settembre di ciascun anno, termini che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.


Giova ricordare, sul tema, la sentenza della Corte di Cassazione la quale ha statuito che “... attesa la ricostruzione del sistema normativo, nel senso di adeguare la lettura della disposizione di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 al principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, deve escludersi che la portata della nozione di "termini processuali" sia da limitare all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo, invece, ricomprendere anche il ristretto termine iniziale entro il quale il processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.” (Cassazione Civile, 11 novembre 2011, n. 23638).

In materia concorsuale il tema è trattato dall'art. 92, comma 1, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'art. 3, comma 1, della Legge, 7 ottobre 1969, n. 742 ove si esclude il regime della sospensione dei termini per le cause “... relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti ...”.

Inoltre l'art. 36-bis L.F. (introdotto dall’art. 33 D.Lgs n. 5 del 2006) stabilisce la non soggezione al periodo feriale dei (aggiungo soli) termini processuali di cui agli articoli 26 e 36 L.F.

Siffatto impianto ha portato (anche recentemente) la giurisprudenza di legittimità ad affermare, con un ragionamento logico-giuridico “a contrario”, che i procedimenti trattati durante il periodo feriale, sono unicamente quei processi regolati dalle sopracitate norme (ovvero procedimenti che fanno espresso rinvio agli articoli 26 e 36 L.F quali – ad esempio - gli artt. 37, 119, 129 e 131 L.F.).

Tutti gli altri termini processuali dettati in altre procedimenti endo-fallimentari sono assoggettati alla sospensione feriale stante, altresì, la tassatività delle procedure indicate nell'art.3 della legge 742/1969.

La sospensione si applica quindi ai termini di deposito delle domande di ammissione al passivo, sia tempestive di cui all'art. 16, primo comma, n.5 e art. 93 L.F. (cfr. Cassazione Civile, 24 luglio 2012, n.12960) sia tardive di cui all'art. 101 L.F. (cfr. Cassazione Civile, 3 dicembre 2012, n. 21596) nonché al termine per la fissazione dell'udienza di verifica (art. 16, primo comma, n.4 L.F.).

Sulle controversie endo-fallimentari che trattano della materia di lavoro (cfr. Cassazione Sez. Un. Civili , 24 novembre 2009, n. 24665) dedicherò un successivo abstract, venendo a mente l'ultimo capoverso dell'art. 3 della Legge, 7 ottobre 1969, n. 742 che esclude l'applicazione del periodo feriale per “... controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile.”.

La sospensione feriale dei termini si applica anche al termine di cui all'art.181 L.F. (cfr. Cassazione Civile, 4 febbraio 2009, n.2706) nonché al termine di cui all'art. 181-bis, comma 4, L.F. (cfr. Tribunale Mantova, decreto del 20 settembre 2012, su www.ilcaso.it).

Un tema di grande attualità è l'applicazione (o meno) della sospensione feriale al termine di cui all'art.161, comma 6, L.F. (termine per i c.d. concordati in bianco)
A mio giudizio il termine è di natura processuale poiché dettato dal Giudice e attinente ad un procedimento e non vi è ragione logico-giuridica – quindi – per escluderlo dall'applicazione della sospensione feriale.

Ad oggi qualche tribunale di merito si è già espresso: il Tribunale di Pescara (decreto del 7 maggio 2013 su www.ilcaso.it) e il Tribunale di Roma (decreto 3 luglio 2013 su www.ilcaso.it) hanno applicato (correttamente, a mio giudizio) la sospensione.