24 febbraio 2014

Astensione nella assemblea delle S.p.A.

Segnalo l’interessante massima n.133 del 17 settembre 2013 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano in relazione all’astensione nell’assemblea delle spa.

“E’ legittimo prevedere nello statuto di una spa che nel calcolo del quorum deliberativo dell’assemblea ordinaria, nella prima e nelle successive convocazioni, non si tenga conto delle astensioni anche al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art. 2368, comma 3, c.c. (astensione per conflitto d’interessi) [n.d.r. enfasi aggiunta]“.


Come è noto l”art. 2368, terzo comma, c.c. prevede che ove il socio – in assemblea – dichiari la propria astensione per conflitto di interessi (la c.d. “astensione legale”), le sue azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.

Quid iuris per le c.d. astensioni “volontarie” e cioè le astensioni che esulano dalla dichiarazione di conflitto d’ interessi ?

La dottrina e giurisprudenza maggioritaria erano concordi nel computarle ai fini quorum deliberativo.

Ciò significava – in termini pratici – equiparare l’astensione al voto contrario rendendo di fatto più difficile raggiungere i quorum legali o statutari non consentendo una deroga (infatti non prevista ex artt. 2368 e 2369 c.c.) al principio per il quale i quorum deliberativi legali rappresentano il limite minimo indispensabile di coinvolgimento dei soci nelle deliberazioni assembleari.

Ebbene. Il Consiglio Notarile di Milano – con la massima in commento – ritiene “… ammissibile una clausola statutaria che escluda gli astenuti dal calcolo del quorum deliberativo limitatamente all’assemblea ordinaria, se si considera che nelle convocazioni successive alla prima o, ove ammessa, in unica convocazione, essa delibera a maggioranza, qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Non essendo imposto alcun quorum costitutivo né alcun quorum deliberativo rapportato al numero totale delle azioni, prevedere che il consenso assembleare si formi sulla maggioranza dei voti espressi, e dunque al netto delle astensioni, non appare pertanto in contrasto con la ratio della norma, improntata alla totale prevalenza dell’istanza efficientistica almeno nella seconda o nell’unica convocazione.“.

La massima non esclude neppure la liceità di una clausola siffatta anche per l’astensione in sede di prima convocazione dell’assemblea ordinaria.

Condivido in toto la ricostruzione operata dal Consiglio in quanto le c.d. “istanze partecipative” a scapito delle “istanze efficientistiche” possono trovare una deroga statutaria.

Infatti si consideri che – come correttamente argomentato nella massima – la tutela di ciascun socio pare comunque garantita poiché il socio astenuto è comunque presente in assemblea sicché il rischio dei soci assenti di vedere assunte decisioni da parte di esigue maggioranze pare scongiurato.