24 luglio 2013

Cessione di quote di srl e riserva di proprietà

Il tema della cessione di quote di srl con riserva di proprietà è sicuramente complesso; sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno a lungo disquisito sulla possibilità di utilizzare (o meno) l’istituto della vendita con riserva di proprietà (ex art. 1523 c.c.) alla cessione della quota sociale di S.r.l.
Tale dibattito discendeva dalla qualificazione della quota sociale ma con la nota riforma societaria (e l’introduzione degli artt. 2470, 2471 e 2471-bis c.c.) pare acclarato attribuire la natura di bene giuridico alla quota di S.r.l.


Senza avere la pretesa di qualificare la cessione di quote con riserva di proprietà (si rimanda – in tal senso – ad ampia ed autorevolissima dottrina sul punto) si pongono numerosi interrogativi sulle vicende circolatorie della quota con riserva di proprietà (specie con l’abrogazione dell’obbligo del libro-soci ex art. 2478 c.c.), sull’opponibilità ai terzi delle titolarità giuridica del bene (con i connessi problemi di pubblicità nel Registro della Imprese) e – soprattutto – sulla titolarità dei diritti parziari connessi con la proprietà della quota stessa.

Nel presente contributo mi limito a segnalare che la clausola debba essere intesa nella sua funzione di garanzia in favore del venditore (con differimento dell’effetto traslativo).
Tuttavia le parti vogliono, in modo definitivo alla stipula, il trasferimento (e da qui l’operatività – ad esempio – di clausole di gradimento o prelazione alla stipula) a cui segue l’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese. 
L’effetto differito del trasferimento opera proprio per dotare il venditore di una garanzia reale ma, per converso, l’acquirente – già alla cessione – gode di una posizione giuridica soggettiva propria (e forse anche reale) opponibile a terzi che si attaglia direttamente alla quota stessa.
La scissione tra titolarità della quota e l’esercizio dei diritti connessi è il punto più critico ma la fattispecie è titolata e la disponibilità della quota è nelle mani dell’acquirente sicchè esso potrà esercitare diritti parziari connessi con la qualità di socio. 
Data la delicatezza della questione, le parti usualmente disciplinano in modo dettagliato i diritti esercitabili dall’acquirente, dal venditore ovvero congiuntamente

Ebbene.  Segnalo tre importanti contributi sulla materia.

Si tratta dello Studio n.99-2012/I (pubblicato il 16 giugno 2013) del Consiglio Nazionale del Notariato proprio sulla vendita con riserva di proprietà che tratta in modo esauriente i vari aspetti e le due nuove massime (la n.15 e 16) redatte dall’Osservatorio del Comitato Regionale Notarile Lombardo (di concerto con i Conservatori dei registri delle imprese della Lombardia), in tema di deposito e l’iscrizione di cessioni di partecipazioni di società a responsabilità limitata e di aziende soggette a condizione sospensiva o risolutiva ovvero con riserva di proprietà.

In estrema sintesi, pare ormai indubitale (ed anzi obbligatorio) il deposito dell’atto presso il Registro della imprese entro 30 giorni dalla stipula, utilizzando – a margine del nominativo dell’acquirente – l’annotazione della dicitura “con riserva di proprietà” (nella apposito campo VINCOLI o NOTE).
Al verificarsi dell’avvenuto pagamento integrale del prezzo, la relativa comunicazione depositata eliderà la sopracitata annotazione ovvero – nel caso opposto di mancato saldo del prezzo – alla relativa comunicazione seguirà il reinserimento del nominativo del cedente.

Quanto alla titolarità del soggetto che possa compiere tali depositi, la massima n.15 cita espressamente entrambe le parti salvo che la prova dell’integrale pagamento del prezzo (o meno) si ricavabile aliunde da documenti che facciano stato; in tal caso sarebbe sufficiente la comunicazione di una sola della parti.