Segnalo l’interessante massima n.133 del 17 settembre 2013 della
Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano in relazione
all’astensione nell’assemblea delle spa.
“E’ legittimo prevedere nello statuto di una spa che nel calcolo
del quorum deliberativo dell’assemblea ordinaria, nella prima e nelle
successive convocazioni, non si tenga conto delle
astensioni anche al di fuori dell’ipotesi contemplata dall’art. 2368,
comma 3, c.c. (astensione per conflitto d’interessi) [n.d.r. enfasi aggiunta]“.
Come è noto l”art. 2368, terzo comma, c.c. prevede che ove il socio –
in assemblea – dichiari la propria astensione per conflitto di
interessi (la c.d. “astensione legale”), le sue azioni non sono
computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di
capitale richiesta per l’approvazione della deliberazione.
Quid iuris per le c.d. astensioni “volontarie” e cioè le astensioni che esulano dalla dichiarazione di conflitto d’ interessi ?
La dottrina e giurisprudenza maggioritaria erano concordi nel computarle ai fini quorum deliberativo.
Ciò significava – in termini pratici – equiparare l’astensione al
voto contrario rendendo di fatto più difficile raggiungere i quorum
legali o statutari non consentendo una deroga (infatti non prevista ex
artt. 2368 e 2369 c.c.) al principio per il quale i quorum deliberativi legali rappresentano il limite minimo indispensabile di coinvolgimento dei soci nelle deliberazioni assembleari.
Ebbene. Il Consiglio Notarile di Milano – con la massima in commento – ritiene “… ammissibile
una clausola statutaria che escluda gli astenuti dal calcolo del quorum
deliberativo limitatamente all’assemblea ordinaria, se si considera che
nelle convocazioni successive alla prima o, ove ammessa, in unica
convocazione, essa delibera a maggioranza, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata. Non essendo imposto alcun quorum costitutivo né
alcun quorum deliberativo rapportato al numero totale delle azioni,
prevedere che il consenso assembleare si formi sulla maggioranza dei
voti espressi, e dunque al netto delle astensioni, non appare pertanto
in contrasto con la ratio della norma, improntata alla totale prevalenza
dell’istanza efficientistica almeno nella seconda o nell’unica
convocazione.“.
La massima non esclude neppure la liceità di una clausola siffatta
anche per l’astensione in sede di prima convocazione dell’assemblea
ordinaria.
Condivido in toto la ricostruzione operata dal Consiglio in
quanto le c.d. “istanze partecipative” a scapito delle “istanze
efficientistiche” possono trovare una deroga statutaria.
Infatti si consideri che – come correttamente argomentato nella
massima – la tutela di ciascun socio pare comunque garantita poiché il
socio astenuto è comunque presente in assemblea sicché il rischio dei
soci assenti di vedere assunte decisioni da parte di esigue maggioranze
pare scongiurato.