Destinazione Italia: concordato con riserva e spese prededucibili
La legge 21 febbraio 2014, n. 9 che ha
convertito, con modificazioni, il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145
(c.d. «Destinazione Italia») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43
del 21 febbraio 2014, contiene importanti chiarimenti circa la
prededuzione delle spese sorte in occasione del c.d. concordato in
bianco o con riserva ex art. 161 L.F.
Rammento che i commi VI e VII dell’articolo 161 L.F. in questione sono così formulati:
“VI comma – L’imprenditore
può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato
unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco
nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di
cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice,
compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di
giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine,
in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti
prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi
dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo
162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di
cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario
giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica
l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta
che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste
dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle
forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la
sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare
improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del
pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 ,
dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza
reclamabile a norma dell’articolo 18.”1.
“VII
comma Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui
all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di
straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il
quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del
commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere
dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I
crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente
compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111. [N.d.r. enfasi aggiunta”]2.
Ebbene il comma 3-quater dell’articolo 11 del citato decreto Destinazione Italia, chiarisce che “La
disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto
16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di
concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma,
del medesimo regio decreto n.267 del 1942, e successive modificazioni,
sono prededucibili alla
condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai
commi secondo e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il
termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura
sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto,
e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla
presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto
comma.”.
Pare a chi scrive che tale ulteriore requisito per
far “scattare” la prededuzione (limite dettato, forse, con l’intento di
evitare abusi ma ricordo che la norma era stata più volte emendata in
tal senso) si traduca, invece, in un boomerang per il buon esito del concordato stesso.
La Spada di Damocle della mancata ammissione (e
quindi il rischio di non veder accordata la prededuzione) determina un
forte disincentivo in capo a quei creditori (professionisti, banche e
fornitori strategici) che sono di fondamentale ausilio all’imprenditore
in crisi durante la fase preconcordataria.
1Comma
aggiunto dall’articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4), del D.L. 22
giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo
articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012 e successivamente
modificato dall’articolo 82, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013,
n. 98.
2Comma
aggiunto dall’articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4), del D.L. 22
giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo
articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012 e successivamente
modificato dall’articolo 82, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.