25 febbraio 2014

Destinazione Italia: concordato con riserva e spese prededucibili

Destinazione Italia: concordato con riserva e spese prededucibili

La legge 21 febbraio 2014, n. 9 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (c.d. «Destinazione Italia») pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, contiene importanti chiarimenti circa la prededuzione delle spese sorte in occasione del c.d. concordato in bianco o con riserva ex art. 161 L.F.


Rammento che i commi VI e VII dell’articolo 161 L.F. in questione sono così formulati:
VI commaL’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 , dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18.1.

VII comma Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all’articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell’articolo 111. [N.d.r. enfasi aggiunta”]2.

Ebbene il comma 3-quater dell’articolo 11 del citato decreto Destinazione Italia, chiarisce che “La disposizione di cui all’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n.267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 163 del medesimo regio decreto, e successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161, sesto comma.”.

Pare a chi scrive che tale ulteriore requisito per far “scattare” la prededuzione (limite dettato, forse, con l’intento di evitare abusi ma ricordo che la norma era stata più volte emendata in tal senso) si traduca, invece, in un boomerang per il buon esito del concordato stesso.

La Spada di Damocle della mancata ammissione (e quindi il rischio di non veder accordata la prededuzione) determina un forte disincentivo in capo a quei creditori (professionisti, banche e fornitori strategici) che sono di fondamentale ausilio all’imprenditore in crisi durante la fase preconcordataria.


1Comma aggiunto dall’articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012 e successivamente modificato dall’articolo 82, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

2Comma aggiunto dall’articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012 e successivamente modificato dall’articolo 82, comma 2, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.