22 maggio 2014

Decreto casa e immobili da costruire

Decreto Casa e Immobili da costruire (D.Lgs 20 giugno 2005, n. 122)
La recentissima conversione in legge del D.L. 8 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 (meglio noto come “Decreto Casa”) contiene al suo interno – secondo una ormai usuale (ma pessima a mio avviso) prassi – diverse norme del tutto eterogenee tra loro.

Nel presente abstract tratterò dei correttivi – seppur sintetici ma degni di nota – al Decreto Legislativo n.122 del 2005 (Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire).

Rispetto al testo originario del decreto legge sulla casa, l'iter parlamentare ha portato all'introduzione dell'articolo 10-quater il quale ha emendato il D.Lgs. 122/2005 come segue (n.d.r. per maggiore comprensione riporto in “grassetto” le modificazioni apportate e un breve commento).
Decreto Legislativo n.122, 20 giugno 2005

Art. 5. - Applicabilità della disciplina
1. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4 si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-bis. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.
L'introduzione dell'art. 1-bis chiarisce ciò che la dottrina aveva dibattuto e cioè la possibile rinuncia alla garanzia fideiussoria (in via preventiva da parte dell’acquirente) o la possibile rinuncia alla azione di nullità da parte dello stesso acquirente (la c.d. nullità relativa) successivamente alla conclusione del contratto per la mancata consegna della garanzia ovvero la rinuncia preventiva o contestuale dell'acquirente all'indicazione dei contenuti minimi nel contratto preliminare di cui all'art. 6 del decreto legislativo in parola (l'articolo 1-bis, infatti, cita il decreto legislativo nella sua interezza).1

Ebbene. Ora il dato testuale non lascia margini a dubbi: gli obblighi imposti dal Decreto Legislativo in capo al costruttore non sono in alcun modo rinunciabili da parte dell'acquirente, determinando (indipendentemente da un'indagine circa la volontà delle parti) ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. la nullità automatica di singole clausole difformi (o in contrasto) rispetto alle norme poste a tutela dell'acquirente (norme, queste ultime, che assurgono esplicitamente al rango di norme imperative).
Resta salva, naturalmente, la legittimazione all’azione di nullità relativa del contratto da parte dell'acquirente per mancato rilascio e consegna della fideiussione di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo poiché la norma è posta a sua tutela.
Art. 9 - Diritto di prelazione
1. Qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per se' o del proprio coniuge o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, e' riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile.
Art. 10. - Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare
1. Gli atti a titolo oneroso che hanno come effetto il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili da costruire, nei quali l'acquirente si impegni a stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di ultimazione degli stessi, la residenza propria o del proprio coniuge o di suoi parenti o affini entro il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla data della stipula del preliminare, non sono soggetti all'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Tali correttivi erano necessari in quanto tutti i commentatori del Decreto Legislativo avevano rilevato l'incomprensibile lapsus sulla mancanza del “Coniuge” nei soggetti destinatari delle norme.

© Avv. Luca Campana 


1 L'articolo 6 del D.Lgs 122/2005 non esplicita la sanzione prevista per il mancato rispetto dei “contenuti minimi” (o parte di essi) e si è dibattuto sia in dottrina sia in giurisprudenza (cfr. sul tema recentemente, Cassazione civile, sez. II, sentenza 10.03.2011 n° 5749) sulla sanzione ovvero se il contratto preliminare fosse nullo (per conflitto con norme imperative) o si trattasse di mero inadempimento contrattuale.