Rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva – Inefficacia - Abuso del diritto
Il Tribunale di Asti, con decreto del 10 marzo 2014 (su www.IlCaso.it), dichiarava l'inefficacia tout court della rinuncia presentata dalla ricorrente alla propria domanda di concordato con riserva.
Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver concesso i termini (medio tempore prorogati)
per il deposito della documentazione, esaminava l'istanza della società
ricorrente la quale – invece di adempiere agli obblighi di cui all'art.
161, commi 2 e 3, L.F. – depositava (nell'imminenza del termine imposto
dal Tribunale) una rinunzia alla propria domanda.
Ebbene.
Il Tribunale di Asti – sulla scorta dell'art. 161, comma 6 e 9, L.F. -
ha statuito che detta rinunzia costituisce un abuso del diritto in
quanto essa ha il precipuo scopo di eludere gli obblighi imposti e di
evitare una pronuncia che sarebbe ostativa – nei due anni successivi ex
art. 161, comma 9, L.F. – alla presentazione di una nuova domanda di
pre-concordato.
Tale condotta avrebbe altresì lo
scopo di eludere il principio di (parziale) indisponibilità delle parti
sul governo della procedura endo-concorsuale in parola.
Il decreto in commento non mi trova pienamente d'accordo poiché, se è vero che l’art.
77 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, c.d "Decreto del Fare", è andato
nella direzione di reprimere gli abusi legati all’istituto del
concordato preventivo con riserva (con l'introduzione di norme più
stringenti), è altrettanto vero che una mera rinunzia alla domanda di concordato preventivo con riserva (nella
fattispecie analizzata dal Tribunale di Asti) è certamente nella
disponibilità della parte (potendo , per converso, essere compressa entro
determinati limiti temporali) e, sopratutto, non costituisce da sola un abuso del diritto endo-concorsuale.
Semmai
si pone il tema dell'interpretazione (eventualmente estensiva) del
comma 9 dell'art. 161 L.F. (che sanziona con l'inammissibilità la
domanda con riserva ove - nei due anni precedenti – il ricorrente abbia
presentato una precedente identica domanda di concordato con riserva non
sfociata nell'ammissione al concordato) nella consecuzione di diverse
procedure (cfr. Lamanna, Possibilità di consecutio solo
unidirezionali tra pre-concordato e concordato. Profili di abuso del
diritto, in www.IlFallimentarista.it).
Sul tema la
più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Parma, 2 ottobre
2012; Tribunale Milano, 24 ottobre 2012; Tribunale Messina, 30 gennaio
2013; Tribunale Forlì, 12 marzo 2013; Tribunale di Asti, 29 marzo 2013;
Tribunale Terni, 8 novembre 2013; Tribunale Milano, 20 febbraio 2014 )
ha esplorato le possibili condotte abusive peraltro già passate – prima
della recente riforma – al vaglio della giurisprudenza di legittimità
(Cass. 23/06/2011 n. 13817, Cass. 29/07/2011 n. 16738).
Tuttavia
- a mio modesto giudizio - l'abuso del diritto in ambito concordatario
non può discendere – come nella fattispecie esaminata - dalla mera rinunzia alla domanda di concordato con riserva (o meno).
Si deve cioè verificare, in concreto,
se la consecuzione tra la rinunzia e nuova domanda – fatto salvo il
limite del comma 9 dell'art. 161 L.F. - sia una reiterazione dell'automatic stay o sia utilizzata, nel tempo, per finalità del tutto diverse da quelle previste
(“ogniqualvolta gli strumenti che la legge fallimentare mette a
disposizione dell’imprenditore siano utilizzati per fini diversi
rispetto a quelli per cui sono stati concepiti e qualora si verifichi
una sproporzione eccessiva tra i benefici del debitore in crisi e i
sacrifici dei suoi creditori”) e – in ogni caso - comporti un concreto pregiudizio ai creditori (cfr. Appello di Milano, 21 febbraio 2013 su www.IlCaso.it che ha - in parte - riformato la sentenza del Tribunale di Milano, 24 ottobre 2012).