27 giugno 2014

Rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva – Inefficacia - Abuso del diritto

Rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva – Inefficacia - Abuso del diritto

Il Tribunale di Asti, con decreto del 10 marzo 2014 (su www.IlCaso.it), dichiarava l'inefficacia tout court della rinuncia presentata dalla ricorrente alla propria domanda di concordato con riserva.

Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver concesso i termini (medio tempore prorogati) per il deposito della documentazione, esaminava l'istanza della società ricorrente la quale – invece di adempiere agli obblighi di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F. – depositava (nell'imminenza del termine imposto dal Tribunale) una rinunzia alla propria domanda.


Ebbene. Il Tribunale di Asti – sulla scorta dell'art. 161, comma 6 e 9, L.F. - ha statuito che detta rinunzia costituisce un abuso del diritto in quanto essa ha il precipuo scopo di eludere gli obblighi imposti e di evitare una pronuncia che sarebbe ostativa – nei due anni successivi ex art. 161, comma 9, L.F. – alla presentazione di una nuova domanda di pre-concordato.

Tale condotta avrebbe altresì lo scopo di eludere il principio di (parziale) indisponibilità delle parti sul governo della procedura endo-concorsuale in parola.


Il decreto in commento non mi trova pienamente d'accordo poiché, se è vero che l’art. 77 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, c.d "Decreto del Fare", è andato nella direzione di reprimere gli abusi legati all’istituto del concordato preventivo con riserva (con l'introduzione di norme più stringenti), è altrettanto vero che una mera rinunzia alla domanda di concordato preventivo con riserva (nella fattispecie analizzata dal Tribunale di Asti) è certamente nella disponibilità della parte (potendo , per converso, essere compressa entro determinati limiti temporali) e, sopratutto, non costituisce da sola un abuso del diritto endo-concorsuale.

Semmai si pone il tema dell'interpretazione (eventualmente estensiva) del comma 9 dell'art. 161 L.F. (che sanziona con l'inammissibilità la domanda con riserva ove - nei due anni precedenti – il ricorrente abbia presentato una precedente identica domanda di concordato con riserva non sfociata nell'ammissione al concordato) nella consecuzione di diverse procedure (cfr. Lamanna, Possibilità di consecutio solo unidirezionali tra pre-concordato e concordato. Profili di abuso del diritto, in www.IlFallimentarista.it).

Sul tema la più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Parma, 2 ottobre 2012; Tribunale Milano, 24 ottobre 2012; Tribunale Messina, 30 gennaio 2013; Tribunale Forlì, 12 marzo 2013; Tribunale di Asti, 29 marzo 2013; Tribunale Terni, 8 novembre 2013; Tribunale Milano, 20 febbraio 2014 ) ha esplorato le possibili condotte abusive peraltro già passate – prima della recente riforma – al vaglio della giurisprudenza di legittimità (Cass. 23/06/2011 n. 13817, Cass. 29/07/2011 n. 16738).

Tuttavia - a mio modesto giudizio - l'abuso del diritto in ambito concordatario non può discendere – come nella fattispecie esaminata - dalla mera rinunzia alla domanda di concordato con riserva (o meno).

Si deve cioè verificare, in concreto, se la consecuzione tra la rinunzia e nuova domanda – fatto salvo il limite del comma 9 dell'art. 161 L.F. - sia una reiterazione dell'automatic stay o sia utilizzata, nel tempo, per finalità del tutto diverse da quelle previste (“ogniqualvolta gli strumenti che la legge fallimentare mette a disposizione dell’imprenditore siano utilizzati per fini diversi rispetto a quelli per cui sono stati concepiti e qualora si verifichi una sproporzione eccessiva tra i benefici del debitore in crisi e i sacrifici dei suoi creditori”) e – in ogni caso - comporti un concreto pregiudizio ai creditori (cfr. Appello di Milano, 21 febbraio 2013 su www.IlCaso.it che ha - in parte - riformato la sentenza del Tribunale di Milano, 24 ottobre 2012).